Consiglio

 

Il Consiglio svizzero di accreditamento è l’organo comune della Confederazione e dei Cantoni per l’accreditamento e la garanzia della qualità nel settore universitario svizzero. È dunque l’istituzione competente per le procedure di accreditamento ai sensi della LPSU, sia per l’accreditamento istituzionale che per l’accreditamento di programmi.

Accreditamento

 

Sulla base della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni assicurano la garanzia della qualità nel settore universitario svizzero. A tal fine, incaricano il Consiglio svizzero di accreditamento di decidere in merito all’accreditamento delle scuole universitarie, sia per l’accreditamento istituzionale che per l’accreditamento di programmi.

Decisioni

 

L’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e l’accreditamento di programmi sono soggetti all’autorità decisionale del Consiglio svizzero di accreditamento. Il Consiglio di accreditamento prende le sue decisioni sulla base del rapporto di autovalutazione della scuola universitaria, del rapporto del gruppo di esperti, della proposta di accreditamento dell’agenzia e del parere della scuola universitaria.

Aktuell

Accreditamento – FAQ

Per la comunità studentesca (6)

Il Consiglio svizzero di accreditamento mantiene un elenco delle scuole universitarie accreditate. Sul sito web di swissuniversities si trova anche un elenco delle scuole universitarie accreditate.

L’accreditamento non è direttamente correlato al riconoscimento dei titoli nel mondo del lavoro. L’accreditamento influisce invece nell’ammissione ad istituti di istruzione superiore nazionali e internazionali.

No, questa conclusione non può essere tratta su questa base.

Nel quadro degli obblighi della Svizzera ai sensi della Convenzione di Lisbona, swissuniverisities gestisce un elenco delle scuole universitarie accreditate secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Sono elencate le scuole universitarie – che includono le scuole e/o le sottosezioni che ne fanno parte – istituite dal diritto federale o cantonale prima dell’entrata in vigore della LPSU, quelle accreditate secondo il precedente diritto e quelle accreditate secondo la LPSU (Ordinanza per l’accreditamento LPSU, articolo 4 capoverso 2).

In linea di principio sì, ma occorre rispettare le leggi dei cantoni d’ubicazione, poiché l’assegnazione dei titoli è di competenza dei cantoni. Anche il diritto di una scuola universitaria di erogare titoli non è legato all’accreditamento.

I titoli rilasciati da una scuola universitaria accreditata in Svizzera (Bachelor, Master o Dottorato) sono protetti dalla legislazione federale, cantonale e intercantonale. Sono conformi ai principi della Dichiarazione di Bologna e sono quindi comparabili con quelli delle scuole universitarie nazionali, europee e internazionali.

Per le scuole universitarie (19)

Il Consiglio svizzero di accreditamento è l’autorità competente per l’ammissione alla procedura. Sul sito Internet del Consiglio di accreditamento troverete il formulario per la domanda di accreditamento istituzionale e un modello per la documentazione delle prove di come la vostra scuola universitaria soddisfa i criteri di ammissione (secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’Ordinanza per l’accreditamento LPSU). Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la segreteria del Consiglio.

La domanda di accreditamento deve pervenire alla segreteria entro due mesi prima della seduta del Consiglio di accreditamento affinché sia trattata nella detta seduta. Il Consiglio si riunisce di norma 4 volte all’anno.

L’agenzia che deve svolgere la procedura è l’autorità responsabile per l’ammissione alla procedura. Secondo l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza per l’accreditamento LPSU, un accreditamento istituzionale già realizzato della scuola universitaria è un prerequisito per l’ammissione alla procedura. L’accreditamento di programmi è volontario. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la segreteria del Consiglio o l’agenzia presso la quale si desidera effettuare la procedura, la quale è responsabile per l’ammissione alla procedura.

 

In linea di principio sì, ma occorre rispettare le leggi dei cantoni d’ubicazione, poiché l’assegnazione dei titoli è di competenza dei cantoni. Anche il diritto di una scuola universitaria di erogare titoli non è legato all’accreditamento.

In Svizzera, una scuola universitaria deve essere accreditata ai sensi della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 29) se desidera utilizzare una denominazione protetta come «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» in una lingua nazionale o in un’altra lingua. Questo vale anche per le versioni derivate o composte, come «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». Invece, denominazioni come «scuola superiore», «business school» o simili non sono protette dalla legge federale. Inoltre, può darsi che il diritto cantonale sia più restrittivo di quello federale. In questo caso, il cantone in cui si trova la scuola universitaria in questione può fornire ulteriori informazioni.

A livello federale, le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» sono protette dalla legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 29), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, e possono essere utilizzate solo da scuole universitarie accreditate. Inoltre, può darsi che il diritto cantonale sia più restrittivo di quello federale. In questo caso, il cantone in cui si trova la vostra scuola universitaria può fornirvi ulteriori informazioni.

Le scuole universitarie private che non desiderano avvalersi del diritto di designazione secondo l’articolo 29 della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) non devono obbligatoriamente farsi accreditare. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2 della LPSU, tutte le scuole universitarie di diritto pubblico – ossia tutte le scuole universitarie federali e cantonali – devono essere accreditate.

In Svizzera, l’accreditamento di programmi di studio non è obbligatorio. Nel quadro dell’accreditamento istituzionale, le scuole universitarie dimostrano che il loro sistema di garanzia della qualità copre tutte le aree – e quindi anche i programmi di studio. Tuttavia, i cicli di studio non sono formalmente accreditati comte tali.

Secondo l’ordinanza per l’accreditamento LPSU (articolo 4 capoverso 1 lettere f e i), la scuola universitaria deve essere una persona giurdicia in Svizzera e disporre di infrastrutture in Svizzera.

No, l’ordinanza per l’accreditamento LPSU non consente l’accreditamento di unità parziali. Una scuola universitaria che desidera ottenere l’accreditamento istituzionale deve essere riconducibile a una delle tipologie definite nell’ordinanza per l’accreditamento LPSU (articolo 4 capoverso 1 lettera b): università, scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica.

No, la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 5 capoverso 1) richiede l’unità di ricerca e insegnamento per le scuole universitarie.

No, gli stessi standard si applicano a tutte le scuole universitarie. Tuttavia, nell’ambito degli standard si tiene conto del profilo specifico, garantito dalla composizione del gruppo di esperti, adattata alla rispettiva procedura.

L’accreditamento è valido per un periodo di sette anni. Poiché si deve prevedere una durata della procedura fino a due anni, si raccomanda alle scuole universitarie di iniziare il processo di rinnovo dell’accreditamento cinque anni dopo l’ultimo accreditamento.

Secondo l’ordinanza per l’accreditamento LPSU (articolo 9 capoverso 7), la scuola universitaria sceglie una lingua ufficiale (tedesco, francese o italiano) come lingua della procedura. Può presentare la documentazione utilizzata per la procedura anche in inglese; tuttavia, la proposta di accreditamento dell’agenzia deve essere redatta in una lingua ufficiale, così come la decisione del Consiglio di accreditamento.

Gli accreditamenti di programmi ai sensi della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 28 capoverso 3) sono volontari. Sono possibili solo per le istituzioni che hanno già ottenuto un accreditamento istituzionale (LPSU articolo 28 capoverso 2 lettera c).

Innanzitutto va sottolineato che, a livello di legislazione federale, non tutte le istituzioni private sono obbligate ad essere accreditate secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), ma solo quelle che desiderano utilizzare una denominazione protetta dalla LPSU (articolo 29), come «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica». Tuttavia, i cantoni, che hanno competenze anche in questo settore, possono emanare leggi più severe di quelle esistenti a livello federale.

L’ordinanza per l’accreditamento LPSU non distingue tra scuole universitarie private e pubbliche. L’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza per l’accreditamento LPSU definisce i requisiti per l’ammissione alla procedura di accreditamento. Una volta che una scuola universitaria è stata ammessa alla procedura di accreditamento, gli standard della LPSU si applicano all’accreditamento delle scuole universitarie (Ordinanza per l’accreditamento LPSU articolo 22 capoverso 1). Le direttive di accreditamento prevedono un unico set di standard di qualità che si applica tanto alle scuole universitarie pubbliche che a quelle private.

Secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 15 capoverso 1), il Consiglio svizzero di accreditamento è l’organo decisionale per l’accreditamento. La decisione si basa sulla proposta dell’agenzia, sul parere della scuola universitaria, sul rapporto del gruppo di esperti e sull’autovalutazione della scuola universitaria.

Secondo l’ordinanza sugli emolumenti del Consiglio svizzero di accreditamento (articolo 3), sono riscossi emolumenti destinati a coprire i costi.

Nel caso dell’accreditamento istituzionale, alle scuole universitarie pubbliche vengono addebitati solo i costi diretti, mentre alle scuole universitarie private vengono addebitati i costi diretti e indiretti. I costi diretti dell’accreditamento istituzionale ammontano a un importo forfettario di 32 000 franchi (IVA esclusa), i costi indiretti a 27 000 franchi (IVA esclusa). Nel caso dell’accreditamento di programmi, a tutte le scuole universitarie vengono addebitati i costi diretti e indiretti. I costi diretti dell’accreditamento di programmi ammontano a un importo forfettario di 13 000 franchi (IVA esclusa), i costi indiretti a 20 000 franchi (IVA esclusa).

Gli emolumenti sono calcolati in base alle dimensioni del gruppo di esperti e alla durata della visita sul posto. Questi importi forfettari non comprendono i costi di eventuali verifiche degli oneri, fatturati separatamente e secondo il dispendio..

La legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 3 capoversi 1 e 3) stabilisce che l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ) e altre agenzie di accreditamento nazionali o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento possono svolgere procedure di accreditamento. Le condizioni di ammissione e la procedura utilizzata a tal fine seguono direttive proprie del Consiglio di accreditamento.

Quando il Consiglio di accreditamento concede un accreditamento, può integrarlo con degli oneri. Nella sua decisione, specifica il termine e le modalità di verifica dell’adempimento degli oneri. La scuola universitaria deve presentare al Consiglio di accreditamento il suo rapporto sull’adempimento degli oneri per e-mail o per posta. Dopo che l’agenzia di accreditamento ha esaminato l’adempimento degli oneri e l’ha documentato in un rapporto, la scuola universitaria si pronuncia su di esso. Il Consiglio di accreditamento decide quindi in merito all’adempimento degli oneri.

Per le agenzie di accreditamento (13)

In Svizzera, una scuola universitaria deve essere accreditata ai sensi della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 29) se desidera utilizzare una denominazione protetta come «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» in una lingua nazionale o in un’altra lingua. Questo vale anche per le versioni derivate o composte, come «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». Invece, denominazioni come «scuola superiore», «business school» o simili non sono protette dalla legge federale. Inoltre, può darsi che il diritto cantonale sia più restrittivo di quello federale. In questo caso, il cantone in cui si trova la scuola universitaria in questione può fornire ulteriori informazioni.

Le scuole universitarie private che non desiderano avvalersi del diritto di designazione secondo l’articolo 29 della legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) non devono obbligatoriamente farsi accreditare. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2 della LPSU, tutte le scuole universitarie di diritto pubblico – ossia tutte le scuole universitarie federali e cantonali – devono essere accreditate.

In Svizzera, l’accreditamento di programmi di studio non è obbligatorio. Nel quadro dell’accreditamento istituzionale, le scuole universitarie dimostrano che il loro sistema di garanzia della qualità copre tutte le aree – e quindi anche i programmi di studio. Tuttavia, i cicli di studio non sono formalmente accreditati comte tali.

Secondo l’ordinanza per l’accreditamento LPSU (articolo 4 capoverso 1 lettere f e i), la scuola universitaria deve essere una persona giurdicia in Svizzera e disporre di infrastrutture in Svizzera.

No, l’ordinanza per l’accreditamento LPSU non consente l’accreditamento di unità parziali. Una scuola universitaria che desidera ottenere l’accreditamento istituzionale deve essere riconducibile a una delle tipologie definite nell’ordinanza per l’accreditamento LPSU (articolo 4 capoverso 1 lettera b): università, scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica.

No, la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 5 capoverso 1) richiede l’unità di ricerca e insegnamento per le scuole universitarie.

No, gli stessi standard si applicano a tutte le scuole universitarie. Tuttavia, nell’ambito degli standard si tiene conto del profilo specifico, garantito dalla composizione del gruppo di esperti, adattata alla rispettiva procedura.

L’accreditamento è valido per un periodo di sette anni. Poiché si deve prevedere una durata della procedura fino a due anni, si raccomanda alle scuole universitarie di iniziare il processo di rinnovo dell’accreditamento cinque anni dopo l’ultimo accreditamento.

Secondo l’ordinanza per l’accreditamento LPSU (articolo 9 capoverso 7), la scuola universitaria sceglie una lingua ufficiale (tedesco, francese o italiano) come lingua della procedura. Può presentare la documentazione utilizzata per la procedura anche in inglese; tuttavia, la proposta di accreditamento dell’agenzia deve essere redatta in una lingua ufficiale, così come la decisione del Consiglio di accreditamento.

Innanzitutto va sottolineato che, a livello di legislazione federale, non tutte le istituzioni private sono obbligate ad essere accreditate secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), ma solo quelle che desiderano utilizzare una denominazione protetta dalla LPSU (articolo 29), come «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica». Tuttavia, i cantoni, che hanno competenze anche in questo settore, possono emanare leggi più severe di quelle esistenti a livello federale.

L’ordinanza per l’accreditamento LPSU non distingue tra scuole universitarie private e pubbliche. L’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza per l’accreditamento LPSU definisce i requisiti per l’ammissione alla procedura di accreditamento. Una volta che una scuola universitaria è stata ammessa alla procedura di accreditamento, gli standard della LPSU si applicano all’accreditamento delle scuole universitarie (Ordinanza per l’accreditamento LPSU articolo 22 capoverso 1). Le direttive di accreditamento prevedono un unico set di standard di qualità che si applica tanto alle scuole universitarie pubbliche che a quelle private.

Secondo l’ordinanza sugli emolumenti del Consiglio svizzero di accreditamento (articolo 3), sono riscossi emolumenti destinati a coprire i costi.

Nel caso dell’accreditamento istituzionale, alle scuole universitarie pubbliche vengono addebitati solo i costi diretti, mentre alle scuole universitarie private vengono addebitati i costi diretti e indiretti. I costi diretti dell’accreditamento istituzionale ammontano a un importo forfettario di 32 000 franchi (IVA esclusa), i costi indiretti a 27 000 franchi (IVA esclusa). Nel caso dell’accreditamento di programmi, a tutte le scuole universitarie vengono addebitati i costi diretti e indiretti. I costi diretti dell’accreditamento di programmi ammontano a un importo forfettario di 13 000 franchi (IVA esclusa), i costi indiretti a 20 000 franchi (IVA esclusa).

Gli emolumenti sono calcolati in base alle dimensioni del gruppo di esperti e alla durata della visita sul posto. Questi importi forfettari non comprendono i costi di eventuali verifiche degli oneri, fatturati separatamente e secondo il dispendio..

La legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) (articolo 3 capoversi 1 e 3) stabilisce che l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ) e altre agenzie di accreditamento nazionali o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento possono svolgere procedure di accreditamento. Le condizioni di ammissione e la procedura utilizzata a tal fine seguono direttive proprie del Consiglio di accreditamento.

Le agenzie di accreditamento devono inviare la loro proposta di accreditamento almeno due mesi prima della corrispondente seduta del Consiglio di accreditamento. Le date esatte saranno comunicate in anticipo dalla segreteria del Consiglio di accreditamento.

Date delle sedute del Consiglio

  • 2024
    • 22.03.2024
    • 21.06.2024
    • 20.09.2024
    • 13.12.2024

  • 2025
    • 21.03.2025
    • 20.06.2025
    • 19.09.2025
    • 12.12.2025