Magistratura italiana: differenze tra le versioni

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[[File:Consiglio Superiore della Magistratura.jpg|thumb|Seduta del [[Consiglio superiore della magistratura]] (1999)]]
 
La '''magistratura italiana''' designa il complesso degli organi istituzionali dotati di [[Funzione (diritto)|funzioni]] [[giurisdizione|giurisdizionali]] nella [[Repubblica Italiana]], nonché depositari del [[potere giudiziario]]. Tali prerogative consistono nell'esercizio della funzione giudicante ovvero [[Funzione requirente|requirente]]. In suo seno, si distingue la magistratura ordinaria, competente in ambito civile e penale, dalla magistratura speciale, compentente in ambito amministrativo, contabile e fiscale, quali circuiti giurisdizionali costituzionalmente autonomi.<ref>{{Cita web|url=https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.wp?contentId=GLO53027|titolo=Ministero della giustizia - giurisdizione}}</ref>
La '''magistratura italiana''' è la [[magistratura]] della [[Repubblica Italiana]], depositaria del [[potere giudiziario]], in particolare di [[Funzione (diritto)|funzioni]] [[giurisdizione|giurisdizionali]], giudicanti o [[Funzione requirente|requirenti]].
 
== Storia ==
DopoIn lseguito all'[[Unitàunità d'Italia]] venne estesa la disciplina in materia contemplata dalla [[legge 23 ottobre 1859 n. 3702]] venne estesa al neonato [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]]; il primo nuovo testo legislativo disciplinante l'[[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]] fu il Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, in base al quale le funzioni giudiziarie furono affidate a un corpo di magistrati di carriera nominati dal governo e dotati di uno [[status]] che ne garantiva formalmente l’indipendenza, anche se tuttavia prevista solo per i magistrati che esercitavano funzione giudicante e non a quelli con funzione di [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]], posti invece alle dipendenze in modo diretto del ministro della giustizia.
 
Con la presa al potere del [[fascismo]] in Italia l'[[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]] venne disciplinato in modo organico dal R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, norma mantenuta anche con la [[nascita della Repubblica Italiana]] e, nel secondo dopoguerra, La legge 9 febbraio 1963, n. Tale66 ultimaconsentì normaalle donne di partecipare ai concorsi per l'accesso alla magistratura. Infine il decreto del è1941cè statastato più volte modificatamodificato nel corso del tempo; le ultime modifiche sostanziali sono state apportate dalla [[legge 25 luglio 2005, n. 150]] e dalla [[legge 30 luglio 2007, n. 111]].
 
== I principiPrincìpi costituzionali ==
La [[Costituzione della Repubblica Italiana]] delinea i princìpi fondamentali sui quali si fonda il sistema giudiziario in Italia. Tali princìpi sono puntualmente integrati da leggi costituzionali nonché dalla legge ordinaria.
La [[Costituzione della Repubblica Italiana]] afferma alcuni principi generali importanti, come ad esempio all'art. 25 ribadendo l'importanza del [[giudice naturale]] e all'art.102 ove viene affermato che la disciplina della funzione giudiziaria è rimessa alle norme dell'ordinamento nonché il divieto di istituire nuovi giudici straordinari o giudici speciali.<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art102.htm|titolo=Art. 102 della Costituzione della Repubblica Italiana}}</ref> Inoltre, secondo quanto sancito dall'art. 104 la magistratura costituisce un ''[[Ordine professionale|ordine]] [[autonomia (magistratura)|autonomo]] e [[indipendenza|indipendente]]'' da ogni altro [[potere]];<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art104.htm|titolo=Art. 104 della Costituzione della Repubblica Italiana}}</ref> quindi ciascun magistrato, sia giudicante sia requirente, è inoltre per legge inamovibile, a meno che non presti il proprio consenso ovvero in mancanza solo per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall'[[ordinamento giudiziario italiano]].<ref>{{pdf}}[{{cita web |url=http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=27 ottobre 2015 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151010114727/http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf |dataarchivio=10 ottobre 2015 }} Circolare CSM 30 novembre 1993, n. 15098</ref>
 
=== Indipendenza ===
L'organo di autogoverno della magistratura è il [[Consiglio superiore della magistratura]], [[Organi di rilievo costituzionale|organo di rilievo costituzionale]], presieduto dal [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]]. A tale organo spettano, ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 105|art. 105]] della Costituzione, al fine di garantire l'autonomia e indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
In virtù dell'Articolo 104 della Costituzione della Repubblica Italiana, il potere giudiziario è uno dei tre poteri indipendenti dello [[Stato]], incaricato di interpretare e applicare le leggi della [[Repubblica Italiana]].<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art104.htm|titolo=Art. 104 della Costituzione della Repubblica Italiana|accesso=28 settembre 2020|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190922112345/http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/cost/art104.htm|dataarchivio=22 settembre 2019|urlmorto=sì}}</ref> L'Articolo 101 rafforza questa autonomia, disponendo che i giudici siano soggetti alla sola legge. In base a tale disposizione, il processo decisionale di ogni magistrato giudicante è isolato dagli altri poteri dello Stato, a meno che una legge o atto avente forza di legge venga adottata da questi (la cosiddetta "indipendenza esterna"). Come previsto dall'Articolo 107, comma 3, la previsione di una struttura non gerarchica tra magistrati con distinzioni basate solo sulle funzioni loro attribuite (la cosiddetta "indipendenza interna") contribuisce a tale indipendenza.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-107|titolo=La Costituzione - Articolo 107 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
Gli uffici dei [[pubblico ministero]] sono indipendenti, non essendo soggetti né al potere legislativo, né a quello esecutivo e neppure al potere politico in generale. Il pubblico ministero dispone di un monopolio legale sull'[[azione penale]], nonostante questi rivesta una qualche responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti del pubblico. Tuttavia, l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio ai sensi dell'Articolo 112, comma 1,<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-112|titolo=La Costituzione - Articolo 112 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> privando il pubblico ministero di qualsivoglia potere discrezionale.
 
L'Articolo 108 della Costituzione assicura l'indipendenza della magistratura speciale demandando alla legge l'attuazione di siffatto principio.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-108|titolo=La Costituzione - Articolo 108 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
=== Responsabilità ===
L'Articolo 28 della Costituzione prevede la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei funzionari pubblici e dei dipendenti per gli atti da loro compiuti in violazione dei diritti, estendendola allo Stato e agli enti pubblici coinvolti.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-28|titolo=La Costituzione - Articolo 28 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
I magistrati italiani non sono direttamente responsabili degli atti presi nell'esercizio delle loro funzioni. In attuazione dell'Articolo 28 della Costituzione, la legge no. 117/1988 del 13 aprile 1988 consente alle [[Vittima|vittime]] di presentare una richiesta in risarcimento del danno contro lo Stato qualora un magistrato abbia agito con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, o abbia causato un diniego di giustizia.<ref name="normattiva.it">{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;117|titolo=LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 - Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> Qualora la responsabilità venga accettata o accertata in giudizio, lo Stato può chiedere il rimborso dei danni al magistrato interessato entro il limite di un terzo dello stipendio annuale.<ref name="normattiva.it"/>
 
=== Reclutamento ===
L'accesso alla magistratura presuppone il superamento di un concorso pubblico organizzato dal Ministero della giustizia. A ciascun ramo della magistratura si accede mediante separato concorso, i cui requisiti d'accesso possono variare. Il concorso pubblico ai fini della magistratura ordinaria richiede il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, oltre ai requisiti di onorabilità e costituzione fisica, mentre il concorso pubblico ai fini della magistratura amministrativa o contabile presuppone non soltanto il previo conseguimento del titolo di laurea in giurisprudenza, i requisi fisici ed attitudinali, ma anche una pregressa esperienza professionale (ad es., quale magistrato ordinario, avvocato con almeno cinque anni di iscrizione all'albo, dirigente pubblico inserito nella categoria C ''etc''.).
 
Ciononostante, l'Articolo 106 della Costituzione consente la nomina, anche elettiva, di [[Magistrato onorario|magistrati onorari]] per tutte le funzioni attribuite a singoli giudici (i.e., le funzioni monocratiche). Ai sensi della stessa disposizione, i professori universitari nelle discipline giuridiche o gli avvocati iscritti all'albo professionale da almeno quindici anni e patrocinanti in cassazione possono essere chiamati dal [[Consiglio Superiore della Magistratura]] a svolgere le funzioni di consigliere di cassazione.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-106|titolo=La Costituzione - Articolo 106 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
=== Disciplina ed organizzazione ===
Una volta nominati, i magistrati sono inamovibili a meno di consentire al proprio trasferimento. L'organo di autogoverno della magistratura può disporre la rimozione coatta di un magistrato qualora ricorra uno dei motivi previsti dall'[[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]], fatta salva ogni garanzia giuridica.<ref>{{pdf}}[{{cita web|url=http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf|titolo=Copia archiviata|accesso=27 ottobre 2015|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151010114727/http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf|dataarchivio=10 ottobre 2015|urlmorto=sì}} Circolare CSM 30 novembre 1993, n. 15098</ref>
 
Il [[Consiglio Superiore della Magistratura]] è l'organo di autogoverno della magistratura ordinaria, con competenza esclusiva sulla disciplina e sull'organizzazione della magistratura ordinaria al fine di assicurarne l'indipendenza. Figurano tra le sue attribuzioni le nomine, le promozioni, i trasferimenti e il giudizio sulle azioni disciplinari, come previsto dall'Articolo 105 della Costituzione.<ref name="treccani.it">{{Cita web|url=https://www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-superiore-della-magistratura/|titolo=Consiglio superiore della magistratura - Enciclopedia|sito=Treccani|lingua=it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> Quale [[Organi di rilievo costituzionale|organo di rilievo costituzionale]], esso è presieduto dal [[Presidente della Repubblica Italiana]] ma guidato effettivamente da un vice-presidente eletto tra i membri del [[Parlamento italiano|Parlamento]] (detti membri laici).<ref name="treccani.it"/>
 
La disciplina e l'organizzazione della magistratura speciale sono assicurate da tre organi d'autogoverno indipendenti. L'autogoverno della magistratura amministrativa è demandato al [[Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa]], istituito dalla legge ordinaria n. 205/2000, mentre quella della magistratura contabile e tributaria è affidata rispettivamente al [[Consiglio di presidenza della Corte dei conti]] e al [[Consiglio di presidenza della giustizia tributaria]].
 
=== Corti ===
Le due principali corti previste dalla Costituzione italiana sono la [[Corte suprema di cassazione|Corte Suprema di Cassazione]] ed il [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]].
 
La prima opera all'interno della giurisdizione ordinaria nonché in ambito tributario, secondo i principi stabiliti dall'Articolo 111 della Costituzione, funzionando quale corte di ultima istanza nel sistema d'[[Appello (ordinamento italiano)|appello]].<ref name="senato.it">{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111|titolo=La Costituzione - Articolo 111 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> Tale [[corte suprema]] garantisce l'esatta e uniforme applicazione della legge nelle controversie pendenti dinanzi le corti civili, penali e tributarie (la cosiddetta "funzione nomofilattica"), escluse le questioni puramente in fatto.<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12|titolo=REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12 - Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> La Corte di Cassazione possiede una competenza constituzionale specifica quanto al [[regolamento di giurisdizione]].<ref name="senato.it"/> Nonostante essa eserciti un ruolo di coordinazione giuridica, le [[Sentenza|sentenze]] della Cassazione sono sprovviste di valore formalmente vincolante al di fuori della [[causa]] nella quale la corte interviene, alla luce dell'Articolo 101 della Costituzione che dispone "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge".<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-101|titolo=La Costituzione - Articolo 101 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref> Ciononostante, le sue sentenze sono altamente autorevoli e persuasive, sicché i principi di diritto enunciati influenzano l'interpretazione e l'applicazione del diritto allorquando, in futuro, si presentano delle questioni e dei casi simili.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Enrico|cognome=Albanesi|data=28 dicembre 2018|titolo=THE ROLE OF PRECEDENT IN THE ITALIAN LEGAL SYSTEM (WITH SPECIFIC ATTENTION TO ITS USE MADE BY THE ITALIAN CORTE COSTITUZIONALE)|rivista=Revista Eletrônica de Direito Processual|volume=19|numero=3|lingua=pt|accesso=24 luglio 2024|doi=10.12957/redp.2018.39172|url=https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/39172}}</ref>
 
Il Consiglio di Stato, un altro organo costituzionale menzionato nell'Articolo 100 della Costituzione, esercita una duplice funzione. Agisce come organo consultivo del governo, assicurando la legittimità dell'azione amministrativa, nonché quale corte suprema amministrativa, proteggendo gli [[Interesse legittimo|interesse legittimi]] e i diritti dei [[Soggetto di diritto|soggetti di diritto]] contro la [[Pubblica amministrazione dell'Italia|pubblica amministrazione]]. L'Articolo 125 della Costituzione prevede l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica, con sede nel capoluogo regionale ed, eventualmente, delle sezioni distaccate.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-125|titolo=La Costituzione - Articolo 125 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
=== Princìpi Procedurali ===
La Costituzione articola diversi princìpi che definiscono il quadro procedurale nel panorama giurisdizionale.
 
L'Articolo 25 impone la precostituzione del giudice a processo, garantendo che la funzione giurisdizionale venga esercitata imparzialmente. Nello stesso senso, l'Articolo 102, comma 2 proibisce l'istituzione di tribunali straordinari o speciali.<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art102.htm|titolo=Art. 102 della Costituzione della Repubblica Italiana|accesso=28 settembre 2020|dataarchivio=22 settembre 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190922104833/http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/cost/art102.htm|urlmorto=sì}}</ref> In virtù dell'Articolo 111, la giurisdizione deve essere attuata mediante il giusto processo, regolato dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.<ref name="senato.it"/>
 
L'autorità giudiziaria, ovvero la magistratura requirente, dispone della polizia giudiziaria italiana.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-109|titolo=La Costituzione - Articolo 109 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=24 luglio 2024}}</ref>
 
== Lo stato giuridico ==
=== Disposizioni generali ===
L'autorità giudiziaria italiana dispone direttamente della [[polizia giudiziaria (ordinamento italiano)|polizia giudiziaria]];<ref>{{cita web|url=https://www.senato.it/1025?sezione=134&articolo_numero_articolo=109|titolo=Art. 109 della Costituzione della Repubblica Italiana}}</ref> i magistrati ordinari si distinguono solo per le funzioni e sono inamovibili, ovvero non possono essere dispensati dal servizio né trasferiti presso altra sede se non previa pronuncia del Consiglio Superiore della Magistratura.<ref>{{cita web|url=https://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/costituzione/articolo/125/art-107-inamovibilita-dei-magistrati.html?refresh_ce=1|titolo= Coatitizione della Repubblica Italiana Art. 107 - Inamovibilità dei magistrati|urlmorto=sì}}</ref> Ai magistrati addetti agli uffici di istruzione nonché quelli del [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]] è data possibilità di portare armi per difesa personale senza [[licenza di porto d'armi in Italia|licenza]].<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_01_004.html#_ART0073|titolo=Art. 73 R.D. 6 maggio 1940 n. 635}}</ref>
 
=== Le componenti ===
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=== La responsabilità ===
{{Vedi anche|Legge 13 aprile 1988, n. 117}}
I magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni; il principio della [[responsabilità civile]] dei magistrati ha il suo fondamento nell'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi da essa si estende allo Stato e agli enti pubblici. Secondo il [[codice di procedura civile italiano del 1942]], la responsabilità era limitata solo al caso di dolo o colpa grave del magistrato, in tema è successivamente intervenuta la [[legge 13 aprile 1988, n. 117]] che disciplinò il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile; la magistratura ha però contestato l'applicabilità di questa norma, rivendicando la prevalenza del principio di indipendenza in quanto ritenuta discutibile ai sensi dell'articolo 15 delle [[disposizioni sulla legge in generale]].<ref>{{Cita web |url=http://www.mondoperaio.net/schiaffi-e-carezze/ |titolo=L. Covatta, Schiaffi e carezze, Mondoperaio 20 marzo 2015 |accesso=14 aprile 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150414085321/http://www.mondoperaio.net/schiaffi-e-carezze/ |dataarchivio=14 aprile 2015 |urlmorto=sì }}</ref>
 
Dopo una prima sentenza sul caso ''Traghetti del Mediterraneo''<ref>[https://www.academia.edu/11059271/La_lanterna_che_manca_alla_giustizia_italiana_in_L_Ago_e_il_filo_2013 La lanterna che manca alla giustizia italiana in L'Ago e il filo 2013]</ref>, la [[Corte di giustizia dell'Unione europea]] ha emanato in proposito la sentenza del 24 novembre 2011: con essa, pur non entrando nel merito della responsabilità del magistrato dato che in Italia vige la responsabilità indiretta, ha ritenuto troppo limitativa la necessità della sussistenza della "colpa grave" per poter ottenere risarcimento, evidenziando la necessità di un requisito meno stringente quale la "manifesta violazione del diritto", che è il requisito richiesto dal diritto europeo. In attesa quindi di una riforma della legge Vassalli, si potrà far valere la "violazione manifesta del diritto" soltanto nell'applicazione del diritto europeo, e non invece in quello nazionale per il quale continuerà a sussistere la "colpa grave" come requisito minimo.<ref>[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/articolorivista/la-responsabilita-dei-magistrati''La responsabilità dei magistrati'' di Alessandro Paca, da associazionedeicostituzionalisti.it 9 febbraio 2012.]</ref>
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=== Reclutamento ===
{{Vedi anche|Magistrato ordinario in tirocinio|Riforma Mastella}}
L'accesso alla magistratura presuppone di sostenere con successo un concorso pubblico, tanto per quanto concerne i magistrati ordinari e speciali (detti anche ''togati'') quanto per quanto concerne l'accesso alla [[magistratura onoraria italiana|magistratura onoraria]]. In effetti, l'articolo 106 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] dispone che "le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso".<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-106|titolo=La Costituzione - Articolo 106 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-08-09}}</ref> Tale concorso è indetto dal [[Ministero della Giustizia]].
Per diventare magistrati, sia ordinari (detti anche "''togati''") che appartenenti alla [[magistratura onoraria italiana]], occorre superare un concorso pubblico indetto dal [[Ministero della Giustizia]]. Per i magistrati ordinari i requisiti erano originariamente previsti dal regio decreto 30 gennaio 1941, n. 112, poi modicati dall'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, in particolare oltre al possesso del [[diploma di laurea]] in ''[[giurisprudenza]]'', è richiesto il conseguimento del titolo di [[avvocato (Italia)|avvocato]] e avere una anzianità lavorativa forense di almeno cinque anni nonché, se iscritti all'[[albo professionale]] degli avvocati, non esser incorsi in sanzioni disciplinari.<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/law/html/38/zn71_02_154.html#_ART14_|titolo=Disposizione originariamente introdotta dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 48}}</ref> Sono tuttavia previsti alcuni requisiti alternativi al conseguimento dell'abilitazione forense, ovvero:<ref>[http://www.csm.it/pages/funzionamento/concorso.html Descrizione del concorso sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131103145946/http://www.csm.it/pages/funzionamento/concorso.html |data=3 novembre 2013 }}</ref><!-- <ref name=":0" /> MANCA DEFINIZIONE -->
 
==== Magistratura ordinaria ====
* conseguimento di un diploma rilasciato dalle [[Scuola di specializzazione per le professioni legali|Scuole di Specializzazione per le Professioni legali]];
* conseguimento di un [[dottorato di ricerca]] in materie giuridiche, ovvero un diploma di specializzazione presso Scuole di perfezionamento ''post lauream'';
* essere docenti universitari in materie giuridiche non incorsi in sanzioni disciplinari;
* aver fatto parte della [[magistratura onoraria italiana]] per almeno 6 anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
* essere dipendenti della [[pubblica amministrazione italiana]] con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti alla categoria C (secondo quanto previsto dal ''comparto'' di appartenenza del [[Impiegato statale (Italia)|dipendente pubblico]]), possedere almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, e che non essere incorsi in sanzioni disciplinari;
* aver sostenuto uno [[stage]] presso gli uffici giudiziari<ref>[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.page Art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98]</ref> o aver svolto [[tirocinio]] professionale per diciotto mesi presso l’[[Avvocatura dello Stato]];<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A06530&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0 Art. 50 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114]</ref>
* essere magistrati amministrativi e contabili;
* essere procuratori dello Stato che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.
 
===== Requisiti d'accesso =====
Nel caso dei magistrati togati, si tratta di un concorso per esami ed il bando viene emanato con cadenza biennale, esso consta di una prova scritta, consistente nella redazione di tre elaborati aventi ad oggetto diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo ed una orale consistente in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie:<ref>[https://www.laleggepertutti.it/192831_come-funziona-concorso-in-magistratura#Magistratura_le_prove_scritte ''Come funziona concorso in magistratura'' di Chiara Pezza, da laleggepertutti.it, 26 gennaio 2018]</ref>
Le condizioni per lo svolgimento del concorso ai fini dell'accesso alla magistratura ordinaria sono dettate dal decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Nonostante siffatto concorso fosse storicamente di secondo livello, presupponendo un titolo di laurea magistrale ed un'esperienza professionale o accademica aggiuntiva, il decreto legge n.144 ha reintrodotto l'accesso diretto al concorso in magistratura consentendone la partecipazione a coloro che siano in possesso del solo diploma di laurea magistrale in giurisprudenza.
 
In precedenza, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 112, poi modicati dall'art. 2 del [[d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160]] consentiva la partecipazione al concorso a coloro che, in più del [[diploma di laurea]] in ''[[giurisprudenza]]'', avessero conseguito il titolo di [[avvocato (Italia)|avvocato]] con un'iscrizione all'albo di almeno cinque anni nonché, senza essere incorsi in sanzioni disciplinari.<ref>{{cita web|url=http://www.edizionieuropee.it/law/html/38/zn71_02_154.html#_ART14_|titolo=Disposizione originariamente introdotta dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001, n. 48}}</ref> In base alla legge, altri requisiti d'accesso validi erano il conseguimento del diploma di specializzazione rilasciato da una [[Scuola di specializzazione per le professioni legali]]; il conseguimento di un [[dottorato di ricerca]] in materie giuridiche, ovvero un diploma di specializzazione presso Scuole di perfezionamento ''post lauream''; la docenza universitaria in materie giuridiche; l'appartenenza alla [[magistratura onoraria italiana|magistratura onoraria]] per almeno 6 anni senza demerito, in assenza di ogni revocazione ovvero sanzioni disciplinari; un rapporto di lavoro dipendente con la [[pubblica amministrazione italiana]] con qualifica dirigenziale o appartenenza ad una delle posizioni corrispondenti alla categoria C (secondo quanto previsto dal ''comparto'' di appartenenza del [[Impiegato statale (Italia)|dipendente pubblico]]), con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, ed in assenza di sanzioni disciplinari; lo svolgimento di un [[stage|tirocinio professionale]] di durata pari a diciotto mesi presso un tribunale o procura della Repubblica<ref>[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.page Art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98]</ref>; infine, lo svolgimento del [[tirocinio]] professionale, ai fini dell'accesso all'[[esame di Stato]], di durata pari a diciotto mesi presso l’[[Avvocatura dello Stato]].<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=50&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14A06530&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0 Art. 50 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114]</ref> I magistrati amministrativi e contabili, nonché i procuratori dello Stato, erano ugualmente ammessi a sostenere il concorso.
 
===== Svolgimento del concorso =====
NelIl casoconcorso deiper magistratil'accesso togati,alla magistratura ordinaria si trattacompone di ununa concorsofase d'esame per esamiiscritto ed iluna bandofase vieneorale. emanatoLa conprima cadenzafase biennale,presuppone essotre constaprove scritte di unadurata provapari scritta,ad consistenteotto nellaore redazioneciascuna, divertenti trerispettivamente elaborati aventi ad oggettosul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. edAlla unafase orale consistenteaccedono soltanto coloro che siano stati giudicati idonei in ogni prova scritta con votazione almeno pari a 12/20. La prova orale sottende un colloquio interdisciplinarecon la commissione d'esame sulle seguenti materie:<ref>[https://www.laleggepertutti.it/192831_come-funziona-concorso-in-magistratura#Magistratura_le_prove_scritte ''Come funziona concorso in magistratura'' di Chiara Pezza, da laleggepertutti.it, 26 gennaio 2018]</ref>
 
* [[diritto romano]];
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* [[diritto comunitario]];
* [[diritto internazionale pubblico]] e [[diritto internazionale privato]];
* elementi di [[informatica giuridica]] e di [[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]];
* colloquio su una [[lingua straniera]], indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra: inglese, spagnolo, francese o tedesco.
 
IColoro vincitoriche delsuperano concorsole fasi scritta ed orale possono acquisisconoacquisire la qualifica di "[[magistrato ordinario in tirocinio]]", come(abbreviato dispostoquale [[riformaM.O.T.) Mastella]]nei dellimiti [[2007]],dei cheposti hamessi anchea apportatobando. alcuneLa modifichedichiarazione indi temanon diidoneità requisitialla perfase l'accesso,scritta qualeod adorale esempioconcorre l'eliminazioneai fini del limite di età.partecipazione Tuttaviaprevisto ladalla dichiarazionelegge. diColoro nonche idoneitàsiano astati concorsidichiarati precedentementenon sostenuti,idonei setre conseguitavolte perprima 3 volte alladella data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, comportaal l'impossibilitàconcorso dinon ammissionesono più ammissibili ad ulteriori selezioni concorsuali.<ref>Art. 1 comma 3 legge 30 luglio 2007 n. 111 ([[Riforma Mastella]]).</ref>
 
=== Formazione e aggiornamento ===
[[File:2022 Villa castelpulcidi Castelpulci exterior 1.jpg|thumb|Villa Castel Pulci (Scandicci), sede della [[Scuola superiore della magistratura]]]]
Per iI magistrati ordinari sonodevono previsteseguire le seguenti attività formative:<ref>[http://www.scuolamagistratura.it Sito della Scuola superiore della magistratura]</ref>
* "formazione iniziale" (per i [[uditore giudiziario|magistrati in tirocinio]]);
* "formazione permanente" per i magistrati togati (attuata in sede nazionale e in sede locale)
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=== Progressione di carriera ===
L'[[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]], attualmente, stabilisce che la progressione economica dei magistrati si articola automaticamente per classi crescenti di anzianità, scandite dalle valutazioni periodiche di professionalità. È riconosciuta la possibilità di conseguire una classe retributiva superiore a quella spettante per anzianità, nel caso si ottenga l'attribuzione di funzioni superiori per concorso. La legge<ref>[http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1984/lexs_289300.html 425/1984] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111114235346/http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1984/lexs_289300.html |data=14 novembre 2011 }}</ref>, ancora vigente, prevede in totale otto classi biennali con aumenti del 6 per cento. All'interno di ciascuna ''classe'' sono previsti degli ''scatti biennali'' che corrispondono al 2,50% dell'importo dello stipendio, e dove presente, della classe in godimento. I passaggi di classe prevedono il cosiddetto effetto ''trascinamento'', in base al quale gli anni di [[carriera]] pregressa non possono essere persi ai fini economici e devono essere trascinati nelle posizioni e qualifiche successive, dal momento che non è possibile riconoscere un'anzianità economica inferiore a quella di servizio effettiva.<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1984-08-08&atto.codiceRedazionale=084U0425&elenco30giorni=false]</ref>
 
Attualmente gli avanzamenti di carriera in magistratura avvengono in base al positivo superamento di quadriennali ''valutazioni di professionalità'', alcune delle quali (la I, la III dopo un anno, la V e la VII) determinano anche la progressione nelle classi retributive. I parametri utilizzati per verificare la professionalità del magistrato sono l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio - cosiddette ''precondizioni'' al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali - e i parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Il procedimento prevede un parere redatto dal Consiglio giudiziario d'appartenenza e un giudizio definitivo ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura. Il giudizio ''positivo'' determina il superamento della valutazione, il giudizio ''non positivo'' (che riscontri carenze in uno o più parametri) implica una nuova valutazione trascorso un anno, il giudizio ''negativo'' (per carenze gravi in uno o più parametri) determina un nuovo esame trascorsi due anni<ref>{{Cita libro|titolo=Francesco Ferrara, Il Consiglio Superiore della Magistratura, Edizioni Kappa, 2018, 60 e ss.}}</ref>. In caso di nuovo giudizio negativo il magistrato è rimosso dall'ordine giudiziario.
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=== Trattamento economico ===
La retribuzione complessiva del magistrato è la somma delle seguenti voci:<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.associazionemagistrati.it/public/File/Tabelle_stipendi_magistrati03dic09.pdf la retribuzione al 2009] |data=marzo 2018 |bot=InternetArchiveBot }} e [http://www.associazionemagistrati.it/public/File/retribuzione%20.pdf la retribuzione al 2003] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091009025135/http://www.associazionemagistrati.it/public/File/retribuzione%20.pdf |data=9 ottobre 2009 }} in [http://www.associazionemagistrati.it/ ANM]</ref>
 
* stipendio;<ref>{{cita web|url=https://www.camera.it/parlam/leggi/07111l.htm|titolo=Tabella A) allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111}}</ref>
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* indennità ulteriormente previste dalla legge.<ref>{{cita web|url=https://www.magistraturaindipendente.it/trattamento-economico-dei-magistrati.htm|titolo=Il trattamento economico dei magistrati in tirocinio e le indennità dei magistrati ordinari per la destinazione alla prima sede}}</ref>
 
Le ultime tabelle stipendiali sono state introdotte dalla [[legge 30 luglio 2007, n. 111]]; per tenere conto dell'effetto dell'[[inflazione]], la retribuzione viene automaticamente adeguata su base triennale mediante un indice ISTAT che valuta la media degli aumenti stipendiali conseguiti, nel triennio precedente, dalle altre categorie del pubblico impiego<ref>{{cita web|url=http://www.unicost.it/tabella.htm|data=3 agosto 2010|titolo=Copia archiviata|accesso=23 aprile 2019|dataarchivio=3 agosto 2010|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20100803004546/http://www.unicost.it/tabella.htm|dataurlmorto=3 agosto 2010}}</ref> Speciali incentivi economici<ref>[http://www.magistraturaindipendente.it/mi/?id=50&sid=0 indennità sedi disagiate] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111121050400/http://www.magistraturaindipendente.it/mi/?id=50&sid=0 |data=21 novembre 2011 }} in [http://www.magistraturaindipendente.it/mi/ Magistratura indipendente] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111121052235/http://www.magistraturaindipendente.it/mi/ |data=21 novembre 2011 }}</ref> e di carriera sono stati previsti dal decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 (convertito con modifiche nella legge 13 novembre 2008, n. 181) per i magistrati destinati alle cosiddette sedi disagiate<ref>[http://www.csm.it/circolari/0217b_3.pdf elenco sedi disagiate al 1999] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111018021313/http://www.csm.it/circolari/0217b_3.pdf |data=18 ottobre 2011 }} in [http://www.csm.it/ CSM] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090831090155/http://www.csm.it/ |data=31 agosto 2009 }}</ref>. Con sedi disagiate si intendono quelle sedi giudiziarie rimaste vacanti all'esito delle ordinarie procedure di trasferimento e con percentuale di posti vacanti superiore alla media nazionale. Tali incentivi economici consistono in:
 
* un'indennità mensile: pari allo stipendio tabellare del magistrato ordinario con tre anni di anzianità;
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* l'articolo 1 delle [[disposizioni sulla legge in generale]] indica come [[fonti del diritto]] solo: leggi regolamenti ed usi; quindi esclude categoricamente dalle fonti del diritto sia la giurisprudenza sia la dottrina, tale disposizione perentoria trova piena ed insindacabile conferma nell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che in relazione alla motivazione della sentenza dispone quanto segue:
** ''La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.'' ''Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.'' ''In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.'' ''La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.''
 
** In relazione a questo articolo va ricordato che dalla promulgazione della Costituzione, 1948, con l'introduzione dell'articolo 111 c. 1 (e dal 2000 con l'articolo 111 c. 6), ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, quindi quanto indicato nell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si estende a tutti i provvedimenti giurisdizionali ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale
* l'articolo 71 della Costituzione Italiana che stabilisce con grande chiarezza che il potere di creare leggi appartiene al Governo, alle Camere ed a quegli organi ed enti che lo hanno ottenuto per espressa disposizione Costituzionale, quindi né l'ordine giudiziario né l'albo forense hanno tale potere.
Line 218 ⟶ 252:
* [[Paolo Caretti]] e [[Ugo De Siervo]], ''Istituzioni di diritto pubblico'', [[Giappichelli Editore|Giappichelli]], Torino, 1996. ISBN 88-348-6210-4.
* [[Romano Canosa]], ''Storia della magistratura in Italia. Da Piazza Fontana a Mani Pulite'', [[Baldini Castoldi Dalai Editore|Baldini & Castoldi]], Milano, 1996, ISBN 88-808-9075-1
* [[Pietro Saraceno]], ''Alta magistratura e classe politica dalla integrazione alla separazione. Linee di una analisi socio-politicasociopolitica del personale dell'alta magistratura italiana dall'unità al fascismo'', Roma, Ed. dell'Ateneo e Bizzarri, 1979
*[[Vito Marino Caferra]], ''Il magistrato senza qualità'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], 1996. ISBN 9788842051404.
* [[Alessandro Pizzorno]], ''Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù'', [[Casa editrice Giuseppe Laterza & figli|Laterza]], Roma-Bari, 1998
Line 238 ⟶ 272:
* [[Livia Pomodoro]], ''Manuale di ordinamento giudiziario'', [[Giappichelli Editore|Giappichelli]], Torino, 2012
* [[Livio Pepino]], ''Forti con i deboli'', [[RCS MediaGroup|Rizzoli]], Milano, 2012. ISBN 978-88-17-06030-1
* [[Gaetano Silvestri]], ''Sovranità popolare e magistratura'', in Costituzionalismo.it, 2003 fasc. 3, pp. &nbsp;13 ss.
*[[Vito Marino Caferra]], ''Il processo al processo. La responsabilità dei magistrati'', [[Cacucci Editore]], 2015. ISBN 9788866114239
* Violini, Lorenza. "Separazione delle carriere e indipendenza della magistratura: riflessioni di diritto comparato." Diritto penale contemporaneo 1 (2011): 50-62.
 
==Voci correlate==
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* [[Scuola superiore della magistratura]]
* [[Vittime del Dovere]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pace-1_0.pdf|''La responsabilità dei magistrati'', articolo di Alessandro Pace tratto dalla rivista telematica Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 09/02/2012}}
* {{cita web | 1 = http://espresso.repubblica.it/dettaglio/busta-paga-togata/2068808 | 2 = ''Busta paga togata'' articolo9 su l'"L'Espresso" del 26 febbraio 2009 | accesso = 24 luglio 2012 | dataarchivio = 6 marzo 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20130306043455/http://espresso.repubblica.it/dettaglio/busta-paga-togata/2068808 | urlmorto = sì }}
* {{cita web | 1 = http://www.csm.it | 2 = Sito del Consiglio superiore della magistratura | accesso = 24 luglio 2009 | dataarchivio = 31 agosto 2009 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20090831090155/http://www.csm.it/ | urlmorto = sì }}
* {{cita web|http://www.associazionemagistrati.it|Associazione Nazionale Magistrati}}
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{{Giurisdizione in Italia}}
{{portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:Diritto costituzionale italiano]]
[[Categoria:Organi costituzionali italiani]]