== Princìpi costituzionali ==
La [[Costituzione della Repubblica Italiana]] delinea i princìpi fondamentali sui quali si fonda il sistema giudiziario in Italia. Tali principiprincìpi sono puntualmente integrati da leggi costituzionali enonché dalla legge ordinaria.
=== Indipendenza ===
L'Articolo 108 della Costituzione assicura l'indipendenza della magistratura speciale demandando alla legge l'attuazione di siffatto principio.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-108|titolo=La Costituzione - Articolo 108 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref>
=== '''Respons'''a'''bilità'''Responsabilità ===
L'Articolo 28 della Costituzione anticipaprevede la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei funzionari pubblici e dei dipendenti per gli atti da loro compiuti in violazione dei diritti, estendendola allo Stato e agli enti pubblici coinvolti.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-28|titolo=La Costituzione - Articolo 28 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref>
I magistrati italiani non sono direttamente responsabili a ragione degli atti presi nell'esercizio delle loro funzioni. LaIn attuazione dell'Articolo 28 della Costituzione, la legge no. 117/1988 del 13 aprile 1988 applicaconsente ialle principi stabiliti nell'Articolo 28 della Costituzione, consentendo agli individui[[Vittima|vittime]] di presentare una richiesta in risarcimento del danno contro lo Stato qualora un magistrato abbia agito con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, o abbia causato un diniego di giustizia.<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;117|titolo=LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 - Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=2024-07-24}}</ref> Qualora la responsabilità venga accettata o accertata in giudizio, lo Stato può chiedere il rimborso dei danni al magistrato interessato entro il limite di un terzo dello stipendio annuoannuale.<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;117|titolo=LEGGE 13 aprile 1988, n. 117 - Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=2024-07-24}}</ref>
=== Reclutamento ===
Pur richiedendo l'organizzazione di un concorso pubblico per provvedere alle nomine deidi tutti i magistrati, l'Articolo 106 della Costituzione ammette la nomina, anche elettiva, di [[Magistrato onorario|magistrati onorari]] per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. In via eccezionale, il [[Consiglio Superiore della Magistratura]] può chiamare all'ufficio di consigliere di cassazione i professori universitari nelle discipline giuridiche o gli avvocati con almeno quindici anni d'esercizio ed ammessi dinanzi alle giurisdizioni superiori.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-106|titolo=La Costituzione - Articolo 106 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref>
=== Disciplina ed organizzazione ===
I magistrati, unaUna volta nominati, i magistrati sono inamovibili, a meno chedi nonprestare prestinoconsenso ilal propriotrasferimento consensoo oppureche l'organo di autogoverno competente ne disponga la rimozione sullaper baseuno dei per i motivi, e fatte salve le garanzie, previsti dall'[[Ordinamento giudiziario in Italia|ordinamento giudiziario italiano]], fatta salva ogni garanzia giuridica.<ref>{{pdf}}[{{cita web|url=http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf|titolo=Copia archiviata|accesso=27 ottobre 2015|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151010114727/http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf|dataarchivio=10 ottobre 2015|urlmorto=sì}} Circolare CSM 30 novembre 1993, n. 15098</ref>
Il [[Consiglio Superiore della Magistratura]], unè [[Organil'organo di rilievoautogoverno costituzionale|organodella dimagistratura rilievoordinaria, costituzionale]]con presiedutocompetenza dalesclusiva [[Presidentesulla delladisciplina Repubblicae Italiana]]sull'organizzazione edella guidatomagistratura effettivamenteordinaria daal unfine vice-presidentedi cheassicurarne èl'indipendenza. ancheFigurano membrotra delle [[Parlamentosue italiano|Parlamento]]attribuzioni le nomine, chele presiedepromozioni, sullai disciplinatrasferimenti e l'organizzazioneil dellagiudizio magistraturasulle ordinariaazioni disciplinari, assicurandonecome lprevisto dall'indipendenzaArticolo 105 della Costituzione.<ref>{{Cita web|url=https://www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-superiore-della-magistratura/|titolo=Consiglio superiore della magistratura - Enciclopedia|sito=Treccani|lingua=it|accesso=2024-07-24}}</ref> TraQuale le[[Organi suadi attribuzioni,rilievo figuranocostituzionale|organo ledi nominerilievo costituzionale]], leesso promozioni,è ipresieduto trasferimentidal e[[Presidente ildella giudizioRepubblica sulleItaliana]] azionima disciplinari,guidato comeeffettivamente previstoda dall'Articoloun 105vice-presidente dellaeletto Costituzionetra i membri del [[Parlamento italiano|Parlamento]].<ref>{{Cita web|url=https://www.treccani.it/enciclopedia/consiglio-superiore-della-magistratura/|titolo=Consiglio superiore della magistratura - Enciclopedia|sito=Treccani|lingua=it|accesso=2024-07-24}}</ref>
La disciplina e l'organizzazione della magistratura speciale sono assicurate da tre organi d'autogoverno indipendenti. La governance dei magistrati amministrativi spetta al [[Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa]], istituito dalla legge ordinaria n. 205/2000, mentre la governance dei magistrati contabili e tributari è affidata rispettivamente al [[Consiglio di presidenza della Corte dei conti]] e al [[Consiglio di presidenza della giustizia tributaria]].
=== Corti ===
Le due principali corti previste dalla Costituzione italiana sono la [[Corte suprema di cassazione|Corte Suprema di Cassazione]] ed il [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]].
La prima opera all'interno della magistraturagiurisdizione ordinaria e per le controversienonché in ambito tributario, secondo i principi stabiliti dall'Articolo 111 della Costituzione, funzionando quale corte di ultima istanza nel sistema d'appello[[Appello civile,(ordinamento penale e tributarioitaliano)|appello]].<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111|titolo=La Costituzione - Articolo 111 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref> Tale [[corte suprema]] garantisce l'esatta e uniforme applicazione della legge nelle controversie pendenti davantidinanzi aile tribunalicorti italianicivili, penali e tributarie (la cosiddetta "funzione nomofilattica"), aescluse l'esclusione dellele questioni puramente in fatto.<ref>{{Cita web|url=https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12|titolo=REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12 - Normattiva|sito=www.normattiva.it|accesso=2024-07-24}}</ref> Nonostante la SupremaLa Corte di Cassazione possiede una competenza constituzionale specifica quanto al [[regolamento di giurisdizione]]. <ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111|titolo=La Costituzione - Articolo 111 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref>Nonostante essa eserciti un ruolo di coordinazione giuridica, le sue[[Sentenza|sentenze]] decisionidella Cassazione sono sprovviste di valore formalmente vincolante al di fuori della [[causa]] nella quale essala sicorte pronunciainterviene, alla luce dell'Articolo 101 della Costituzione, che dispone "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge".<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-101|titolo=La Costituzione - Articolo 101 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref> Ciononostante, le decisionisue della Cassazionesentenze sono altamente autorevoli e persuasive, sicché i principi stabilitidi dadiritto questaenunciati influenzano l'interpretazione e l'applicazione del diritto suallorquando, in futuro, si presentano delle questioni e dei casi simili futuri.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Enrico|cognome=Albanesi|data=2018-12-28|titolo=THE ROLE OF PRECEDENT IN THE ITALIAN LEGAL SYSTEM (WITH SPECIFIC ATTENTION TO ITS USE MADE BY THE ITALIAN CORTE COSTITUZIONALE)|rivista=Revista Eletrônica de Direito Processual|volume=19|numero=3|lingua=pt|accesso=2024-07-24|doi=10.12957/redp.2018.39172|url=https://www.e-publicacoes.uerj.br/redp/article/view/39172}}</ref>
Il Consiglio di Stato, un altro organo costituzionale menzionato nell'Articolo 100 della Costituzione, esercita una duplice funzione. Agisce come organo consultivo del governo, assicurando la legittimità dell'azione amministrativa, nonché quale corte suprema amministrativa, proteggendo gli [[Interesse legittimo|interesse legittimi]] e i diritti dei [[Soggetto di diritto|soggetti di diritto]] contro l'la [[Pubblica amministrazione dell'Italia|pubblica amministrazione]]. Ai sensi dellL'Articolo 103125 della Costituzione, ilprevede Consigliol'istituzione di Statoorgani devedi rimaneregiustizia neutraleamministrativa rispettodi allprimo grado, secondo l'amministrazioneordinamento pubblicastabilito da legge della Repubblica, con sede nel capoluogo regionale ed, eventualmente, delle sezioni distaccate.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-iv/articolo-103125|titolo=La Costituzione - Articolo 103125 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref>
=== Princìpi Procedurali ===
La Costituzione articola diversi princìpi che definiscono il quadro procedurale nel panorama giurisdizionale.
La Costituzione articola diversi principi che definiscono il quadro procedurale nel panorama giudiziario. I giudici devono essere predeterminati dalla legge, come richiesto dall'Articolo 25, garantendo che nessun giudice sia nominato appositamente per un caso, salvaguardando così l'imparzialità giudiziaria. Inoltre, l'Articolo 102, comma 2, proibisce l'istituzione di tribunali straordinari o speciali, rafforzando la coerenza e l'indipendenza della magistratura.<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art102.htm|titolo=Art. 102 della Costituzione della Repubblica Italiana|accesso=28 settembre 2020|dataarchivio=22 settembre 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190922104833/http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/cost/art102.htm|urlmorto=sì}}</ref> In virtù dell'Articolo 111, la giurisdizione deve essere attuata mediante il giusto processo, regolato dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111|titolo=La Costituzione - Articolo 111 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref> ▼
▲LaL'Articolo Costituzione25 articolaimpone diversila principiprecostituzione chedel definiscono il quadro procedurale nel panorama giudiziario. I giudici devono essere predeterminatigiudice dallaa legge, come richiesto dall'Articolo 25processo, garantendo che nessunla giudicefunzione siagiurisdizionale nominatovenga appositamenteesercitata perimparzialmente. unNello caso,stesso salvaguardando così l'imparzialità giudiziaria. Inoltresenso, l'Articolo 102, comma 2 , proibisce l'istituzione di tribunali straordinari o speciali , rafforzando la coerenza e l'indipendenza della magistratura.<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art102.htm|titolo=Art. 102 della Costituzione della Repubblica Italiana|accesso=28 settembre 2020|dataarchivio=22 settembre 2019|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20190922104833/http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/cost/art102.htm|urlmorto=sì}}</ref> In virtù dell'Articolo 111, la giurisdizione deve essere attuata mediante il giusto processo, regolato dalla legge, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111|titolo=La Costituzione - Articolo 111 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref>
L'autorità giudiziaria, ovvero la magistratura requirente, dispone della polizia giudiziaria italiana.<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-109|titolo=La Costituzione - Articolo 109 {{!}} Senato della Repubblica|sito=www.senato.it|accesso=2024-07-24}}</ref>
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