Magistratura italiana

potere giudiziario
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La magistratura italiana è la magistratura della Repubblica Italiana, depositaria del potere giudiziario, in particolare di funzioni giurisdizionali, giudicanti o requirenti.

La sede della Corte di cassazione a Roma
Seduta del Consiglio superiore della magistratura (1999)

Storia

Dopo l'Unità d'Italia venne estesa la disciplina in materia contemplata dalla legge 23 ottobre 1859 n. 3702 al neonato Regno d'Italia; il primo nuovo testo legislativo disciplinante l'ordinamento giudiziario italiano fu Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, in base al quale le funzioni giudiziarie furono affidate a un corpo di magistrati di carriera nominati dal governo e dotati di uno status che ne garantiva formalmente l’indipendenza, anche se tuttavia prevista solo per i magistrati che esercitavano funzione giudicante e non a quelli con funzione di pubblico ministero, posti invece alle dipendenze in modo diretto del ministro della giustizia.

Con la presa al potere del fascismo in Italia l'ordinamento giudiziario italiano venne disciplinato in modo organico dal R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, norma mantenuta anche con la nascita della Repubblica Italiana. Tale ultima norma è stata più volte modificata nel corso del tempo; le ultime modifiche sostanziali sono state apportate dalla legge 25 luglio 2005, n. 150 e dalla legge 30 luglio 2007, n. 111.

I principi costituzionali

La Costituzione della Repubblica Italiana afferma alcuni principi generali importanti, come ad esempio all'art. 25 ribadendo l'importanza del giudice naturale e all'art.102 ove viene affermato che la disciplina della funzione giudiziaria è rimessa alle norme dell'ordinamento nonché il divieto di istituire nuovi giudici straordinari o giudici speciali.[1] Inoltre, secondo quanto sancito dall'art. 104 la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere;[2] quindi ciascun magistrato, sia giudicante sia requirente, è inoltre per legge inamovibile, a meno che non presti il proprio consenso ovvero in mancanza solo per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall'ordinamento giudiziario italiano.[3]

L'organo di autogoverno della magistratura è il Consiglio superiore della magistratura, organo di rilievo costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica. A tale organo spettano, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, al fine di garantire l'autonomia e indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Lo stato giuridico

Disposizioni generali

L'autorità giudiziaria italiana dispone direttamente della polizia giudiziaria;[4] i magistrati ordinari si distinguono solo per le funzioni e sono inamovibili, ovvero non possono essere dispensati dal servizio né trasferiti presso altra sede se non previa pronuncia del Consiglio Superiore della Magistratura.[5] Ai magistrati addetti agli uffici di istruzione nonché quelli del pubblico ministero è data possibilità di portare armi per difesa personale senza licenza.[6]

Le componenti

  Lo stesso argomento in dettaglio: Magistratura onoraria italiana e Magistratura militare italiana.

I magistrati di carriera - detti togati - si distinguono in:

Inoltre, l'art. 106 della Costituzione italiana stabilisce che l'ufficio di consigliere di cassazione può anche essere affidato, per meriti insigni, a docenti universitari in materie giuridiche nonché ad avvocati con almeno quindici anni di esercizio che siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori.

La magistratura onoraria italiana è composta dal giudice onorario di pace, il vice procuratore onorario e il giudice onorario di tribunale. Infine e vi è la magistratura militare italiana, competenza relativa ai reati militari commessi da membri appartenenti alle forze armate italiane.

La responsabilità

  Lo stesso argomento in dettaglio: Legge 13 aprile 1988, n. 117.

I magistrati rispondono penalmente, civilmente e disciplinarmente delle azioni da loro commesse a danno dei cittadini nell'esercizio delle loro funzioni; il principio della responsabilità civile dei magistrati ha il suo fondamento nell'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi da essa si estende allo Stato e agli enti pubblici. Secondo il codice di procedura civile italiano del 1942, la responsabilità era limitata solo al caso di dolo o colpa grave del magistrato, in tema è successivamente intervenuta la legge 13 aprile 1988, n. 117 che disciplinò il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile; la magistratura ha però contestato l'applicabilità di questa norma, rivendicando la prevalenza del principio di indipendenza in quanto ritenuta discutibile ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.[7]

Dopo una prima sentenza sul caso Traghetti del Mediterraneo[8], la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emanato in proposito la sentenza del 24 novembre 2011: con essa, pur non entrando nel merito della responsabilità del magistrato dato che in Italia vige la responsabilità indiretta, ha ritenuto troppo limitativa la necessità della sussistenza della "colpa grave" per poter ottenere risarcimento, evidenziando la necessità di un requisito meno stringente quale la "manifesta violazione del diritto", che è il requisito richiesto dal diritto europeo. In attesa quindi di una riforma della legge Vassalli, si potrà far valere la "violazione manifesta del diritto" soltanto nell'applicazione del diritto europeo, e non invece in quello nazionale per il quale continuerà a sussistere la "colpa grave" come requisito minimo.[9]

Con la legge 27 febbraio 2015, n. 18[10] si è provveduto a modificare la legge del 1988 eliminando, tra l'altro, l'udienza-filtro[11]. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, il segretario di Magistratura democratica Anna Canepa ha in proposito dichiarato: "si tratta di una legge che abbiamo combattuto e che continuiamo a ritenere sbagliata. Ma è giusto anche dire che all'atto pratico non si sta rivelando così disastrosa"[12].

Personale

Reclutamento

  Lo stesso argomento in dettaglio: Magistrato ordinario in tirocinio e Riforma Mastella.

Per diventare magistrati, sia ordinari togati che appartenenti alla magistratura onoraria italiana, occorre superare un concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia. Per i magistrati ordinari, oltre al conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, aver ottenuto il titolo di avvocato e avere una anzianità lavorativa forense di almeno cinque anni nonché, se iscritti all'albo professionale degli avvocati, non esser incorsi in sanzioni disciplinari; sono tuttavia previsti alcuni requisiti alternativi al conseguimento dell'abilitazione forense, ovvero:[13]

  • conseguimento di un diploma rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni legali;
  • conseguimento di un dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero un diploma di specializzazione presso Scuole di perfezionamento post lauream;
  • essere docenti universitari in materie giuridiche non incorsi in sanzioni disciplinari;
  • aver fatto parte della magistratura onoraria italiana per almeno 6 anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  • essere dipendenti della pubblica amministrazione italiana con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti alla categoria C (secondo quanto previsto dal comparto di appartenenza del dipendente pubblico), possedere almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, e che non essere incorsi in sanzioni disciplinari;
  • aver sostenuto uno stage presso gli uffici giudiziari[14] o aver svolto tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato;[15]
  • essere magistrati amministrativi e contabili;
  • essere procuratori dello Stato che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Nel caso dei magistrati togati, si tratta di un concorso per esami ed il bando viene emanato con cadenza biennale, esso consta di una prova scritta, consistente nella redazione di tre elaborati aventi ad oggetto diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo ed una orale consistente in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie:[16]

I vincitori del concorso acquisiscono la qualifica di "magistrato ordinario in tirocinio", come disposto riforma Mastella del 2007, che ha anche apportato alcune modifiche in tema di requisiti per l'accesso, quale ad esempio l'eliminazione del limite di età. Tuttavia la dichiarazione di non idoneità a concorsi precedentemente sostenuti, se conseguita per 3 volte alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, comporta l'impossibilità di ammissione ad ulteriori selezioni.[17]

Formazione e aggiornamento

 
Villa Castel Pulci (Scandicci), sede della Scuola superiore della magistratura

Per i magistrati ordinari sono previste le seguenti attività formative:[18]

  • "formazione iniziale" (per i magistrati in tirocinio);
  • "formazione permanente" per i magistrati togati (attuata in sede nazionale e in sede locale)
  • formazione per i dirigenti degli uffici;
  • "formazione permanente" per i magistrati onorari (attuata in sede nazionale e in sede locale);
  • “formazione internazionale”.

La “formazione permanente”, in precedenza svolta dal CSM (IX Commissione)[19], dall'autunno 2012 è passata gradualmente alla Scuola superiore della magistratura. L'inaugurazione delle attività formative presso l'unica sede di Villa Castel Pulci a Scandicci (Firenze) si è avuta il 15 ottobre 2012.[20]

Progressione di carriera

L'ordinamento giudiziario italiano, attualmente, stabilisce che la progressione economica dei magistrati si articola automaticamente per classi crescenti di anzianità, scandite dalle valutazioni periodiche di professionalità. È riconosciuta la possibilità di conseguire una classe retributiva superiore a quella spettante per anzianità, nel caso si ottenga l'attribuzione di funzioni superiori per concorso. La legge[21], ancora vigente, prevede in totale otto classi biennali con aumenti del 6 per cento. All'interno di ciascuna classe sono previsti degli scatti biennali che corrispondono al 2,50% dell'importo dello stipendio, e dove presente, della classe in godimento. I passaggi di classe prevedono il cosiddetto effetto trascinamento, in base al quale gli anni di carriera pregressa non possono essere persi ai fini economici e devono essere trascinati nelle posizioni e qualifiche successive, dal momento che non è possibile riconoscere un'anzianità economica inferiore a quella di servizio effettiva.[22]

Attualmente gli avanzamenti di carriera in magistratura avvengono in base al positivo superamento di quadriennali valutazioni di professionalità, alcune delle quali (la I, la III dopo un anno, la V e la VII) determinano anche la progressione nelle classi retributive. I parametri utilizzati per verificare la professionalità del magistrato sono l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio - cosiddette precondizioni al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali - e i parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno. Il procedimento prevede un parere redatto dal Consiglio giudiziario d'appartenenza e un giudizio definitivo ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura. Il giudizio positivo determina il superamento della valutazione, il giudizio non positivo (che riscontri carenze in uno o più parametri) implica una nuova valutazione trascorso un anno, il giudizio negativo (per carenze gravi in uno o più parametri) determina un nuovo esame trascorsi due anni[23]. In caso di nuovo giudizio negativo il magistrato è rimosso dall'ordine giudiziario.

Tale meccanismo è stato elaborato accogliendo le critiche al precedente sistema di progressione in carriera, basato esclusivamente sull'anzianità professionale senza tener conto della produttività, del merito e del grado di aggiornamento professionale. Non concorrono a determinare la progressione nelle varie classi l'assegnazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura degli incarichi semidirettivi o direttivi, poiché si ritiene che un sistema di nomine slegato dagli automatismi retributivi concorra ad attuare i valori costituzionali di autonomia e di indipendenza del singolo magistrato. Un siffatto sistema viene di sovente criticato, poiché determina una parità retributiva fra persone che hanno le medesime valutazioni di professionalità, in disparte dalle funzioni effettivamente esercitate. A ciò si potrebbe obiettare che il sistema, adottato pressoché in tutti gli Stati, in particolar modo quelli con una magistratura indipendente, permette a un magistrato di poter operare anche negli uffici giudiziari meno appetibili, evitando la fuga dei magistrati dagli uffici più disagiati. Esso, inoltre, garantisce una qualità del lavoro che la competitività tra operatori giudiziari comprometterebbe.[senza fonte]

Trattamento economico

La retribuzione complessiva del magistrato è la somma delle seguenti voci:[24]

  • stipendio;[25]
  • indennità giudiziaria;[26]
  • indennità ulteriormente previste dalla legge.[27]

Le ultime tabelle stipendiali sono state introdotte dalla legge 30 luglio 2007, n. 111; per tenere conto dell'effetto dell'inflazione, la retribuzione viene automaticamente adeguata su base triennale mediante un indice ISTAT che valuta la media degli aumenti stipendiali conseguiti, nel triennio precedente, dalle altre categorie del pubblico impiego[28] Speciali incentivi economici[29] e di carriera sono stati previsti dal decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143 (convertito con modifiche nella legge 13 novembre 2008, n. 181) per i magistrati destinati alle cosiddette sedi disagiate[30]. Con sedi disagiate si intendono quelle sedi giudiziarie rimaste vacanti all'esito delle ordinarie procedure di trasferimento e con percentuale di posti vacanti superiore alla media nazionale. Tali incentivi economici consistono in:

  • un'indennità mensile: pari allo stipendio tabellare del magistrato ordinario con tre anni di anzianità;
  • un'indennità di prima sistemazione (una tantum): pari a nove volte l'indennità integrativa speciale in godimento.

Con DPCM del 2009[31], per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, gli stipendi in vigore dal primo gennaio 2006, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, vengono aumentati per il triennio del 10,13%, e, nel contempo, vengono riassorbiti gli aumenti già corrisposti per il 2007 e il 2009. In definitiva una valutazione sommaria delle retribuzioni mensili complessive al netto di tutte le ritenute e le trattenute, è il seguente:

Tabella della retribuzione per magistrati ordinari
Qualifica Stipendio annuo lordo (in )
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione) (HH09) 78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) (HH08) 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche) () 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità (HH07) 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità (HH06) 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità (HH05) 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità (HH04) 44.328,37
Magistrati ordinari (HH03) 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio (HH01, HH02) 22.766,71

Il ruolo della giurisprudenza nell'operato

Qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere fondato esclusivamente sul dettato legislativo, che il giudice è chiamato ad applicare utilizzando la sola lingua italiana e l'organizzazione strutturale del testo normativo ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale. I giudici, quindi tutti i magistrati, sono soggetti soltanto alla legge, ovvero in base alla lingua italiana sono "schiavi della legge" e non possono dare alla legge altro senso che quello che attribuisce ad essa la lingua italiana per due precise disposizioni normative:

  • l'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale indica come fonti del diritto solo: leggi regolamenti ed usi; quindi esclude categoricamente dalle fonti del diritto sia la giurisprudenza sia la dottrina, tale disposizione perentoria trova piena ed insindacabile conferma nell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che in relazione alla motivazione della sentenza dispone quanto segue:
    • La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici. La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
    • In relazione a questo articolo va ricordato che dalla promulgazione della Costituzione, 1948, con l'introduzione dell'articolo 111 c. 1 (e dal 2000 con l'articolo 111 c. 6), ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato, quindi quanto indicato nell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si estende a tutti i provvedimenti giurisdizionali ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale
  • l'articolo 71 della Costituzione Italiana che stabilisce con grande chiarezza che il potere di creare leggi appartiene al Governo, alle Camere ed a quegli organi ed enti che lo hanno ottenuto per espressa disposizione Costituzionale, quindi né l'ordine giudiziario né l'albo forense hanno tale potere.

Nel sistema di diritto vigente, la giurisprudenza non è ammessa tra le fonti del diritto e può essere citata solo in modo conforme (come si è visto con l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile): il giudice non può in alcun caso utilizzarla per relationem sostituendo le "motivazioni di diritto" a pena di nullità dell'atto. Dovrebbe essere di acclarata evidenza che il dare alle sentenze valore di determinazione del contenuto e del senso della legge di fatto costituisce un atto di "creazione della legge" che viene attuato da un soggetto, il giudice, a cui la Costituzione non ha attribuito tale potere.

Si potrebbe addirittura sostenere che se il giudice, o qualunque magistrato, si attribuisse il potere di interpretare la legge in base ad elementi che non sono dalla legge previsti (ovvero la sola lingua italiana) e assumesse decisioni giurisdizionali senza applicarla di fatto, applicando la legge in base alla sola lingua italiana, si verrebbe a concretizzare un fatto che produce un effetto che è previsto dalla legge come reato e per la precisione dall'articolo 283 c.p. per come modificato dall'articolo 83 legge 85/2006. Per altro verso, la funzione nomofilattica delle giurisdizioni superiori (ed in particolar modo della Corte di cassazione) consegue in via di fatto questo risultato di semi-cogenza del precedente, perché è assai probabile che l'organo sopraordinato in sede di impugnazione confermi la posizione che già espresse in casi analoghi, producendo così di fatto una preventiva adesione dell'organo sottordinato.

L'affermazione contenuta nell'articolo 101 Cost. "potrebbe essere letta sia nel senso di sostenere che l’interpretazione del giudice non possa andare al di là della legge, secondo l’impostazione tradizionale; sia nel senso che l’interpretazione del giudice è libera e non soggetta all’interferenza di altri poteri":[32] l'avverbio "soltanto" rimanderebbe, innanzitutto, al concetto di indipendenza "esterna" del giudice, vale a dire all'indipendenza da qualsiasi interferenza estranea alla legge. Il giudice, in altre parole, deve accertare i fatti e, una volta accertati i fatti, deve ad essi applicare le leggi senza arbitrarietà, senza discrezionalità (se non quando consentita espressamente dalla legge) e senza subire interferenze da alcun potere esterno.[33]

Dati sugli organici

Gli organici, come gli accessi, sono separati tra giudici ordinari (civile e penali) ed altri tipi di giudici. Di seguito sono enunciati gli organici della magistratura ordinaria, a carico della tabella di bilancio del Ministero della giustizia e regolamentati dal Consiglio superiore della magistratura, dal quale dipende anche il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari:[34]

Magistratura ordinaria
Numero di posti Carica
1 Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo Presidente della Corte di Cassazione)
1 Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di Cassazione)
2 Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione)
1 Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche
59 Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità
368 Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità
53 Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti
24 Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti
393 Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado
9.207 Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado e semidirettive di primo grado e di secondo grado
? Magistrati ordinari in tirocinio (MOT)
10.109 + MOT Totale 10.151 togati (cfr tabella ruoli al 2008)

Di seguito invece sono elencati gli organici delle altre magistrature; quelli dei giudici speciali sono a carico della tabella di bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri e sono regolati dai rispettivi Consigli di Presidenza (della giustizia amministrativa, contabile o militare).

Magistratura speciale e onoraria
Numero di posti Carica
7852 magistrati onorari[35] (con 11.874 posti previsti in organico in totale)
493 magistrati amministrativi (legge 186/1982)
603 Corte dei conti (L. 20 dicembre 1961 n. 1345 e legge 26 febbraio 2004, n. 45)

Note

  1. ^ Art. 102 della Costituzione della Repubblica Italiana, su jus.unitn.it.
  2. ^ Art. 104 della Costituzione della Repubblica Italiana, su jus.unitn.it.
  3. ^ (PDF)[ Copia archiviata (PDF), su csm.it. URL consultato il 27 ottobre 2015 (archiviato dall'url originale il 10 ottobre 2015). Circolare CSM 30 novembre 1993, n. 15098
  4. ^ Art. 109 della Costituzione della Repubblica Italiana, su senato.it.
  5. ^ Coatitizione della Repubblica Italiana Art. 107 - Inamovibilità dei magistrati, su diritto24.ilsole24ore.com.
  6. ^ Art. 73 R.D. 6 maggio 1940 n. 635, su edizionieuropee.it.
  7. ^ L. Covatta, Schiaffi e carezze, Mondoperaio 20 marzo 2015, su mondoperaio.net. URL consultato il 14 aprile 2015 (archiviato dall'url originale il 14 aprile 2015).
  8. ^ La lanterna che manca alla giustizia italiana in L'Ago e il filo 2013
  9. ^ La responsabilità dei magistrati di Alessandro Paca, da associazionedeicostituzionalisti.it 9 febbraio 2012.
  10. ^ Primo firmatario e relatore il senatore Enrico Buemi
  11. ^ Responsabilità civile Magistrati: sì alla legge | Avanti!, su avantionline.it. URL consultato il 15 maggio 2015 (archiviato dall'url originale il 18 maggio 2015).
  12. ^ [1]
  13. ^ Descrizione del concorso sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura. Archiviato il 3 novembre 2013 in Internet Archive.
  14. ^ Art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98
  15. ^ Art. 50 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114
  16. ^ Come funziona concorso in magistratura di Chiara Pezza, da laleggepertutti.it, 26 gennaio 2018
  17. ^ Art. 1 comma 3 legge 30 luglio 2007 n. 111 (Riforma Mastella).
  18. ^ Sito della Scuola superiore della magistratura
  19. ^ Competenze della IX Commissione sul sito del Consiglio superiore della magistratura, su astra.csm.it. URL consultato il 10 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 27 aprile 2013).
  20. ^ Scuola superiore della magistratura, “Inizio delle attività didattiche”, su scuolamagistratura.it. URL consultato il 10 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 7 ottobre 2012).
  21. ^ 425/1984 Archiviato il 14 novembre 2011 in Internet Archive.
  22. ^ [2]
  23. ^ Francesco Ferrara, Il Consiglio Superiore della Magistratura, Edizioni Kappa, 2018, 60 e ss..
  24. ^ la retribuzione al 2009[collegamento interrotto] e la retribuzione al 2003 Archiviato il 9 ottobre 2009 in Internet Archive. in ANM
  25. ^ Tabella A) allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, su camera.it.
  26. ^ Introdotta ex art. 3. legge 19 febbraio 1981, n. 27, su edizionieuropee.it.
  27. ^ Il trattamento economico dei magistrati in tirocinio e le indennità dei magistrati ordinari per la destinazione alla prima sede, su magistraturaindipendente.it.
  28. ^ web.archive.org, 3 agosto 2010, https://web.archive.org/web/20100803004546/http://www.unicost.it/tabella.htm.
  29. ^ indennità sedi disagiate Archiviato il 21 novembre 2011 in Internet Archive. in Magistratura indipendente Archiviato il 21 novembre 2011 in Internet Archive.
  30. ^ elenco sedi disagiate al 1999 Archiviato il 18 ottobre 2011 in Internet Archive. in CSM Archiviato il 31 agosto 2009 in Internet Archive.
  31. ^ Retribuzioni più elevate, ne Il Sole 24 ore, 8 luglio 2009
  32. ^ AGATINO LANZAFAME, Retroattività degli overruling e tutela dell'affidamento. L'istituto del prospective overruling nella giurisprudenza italiana tra occasioni mancate e nuove prospettive applicative. Note a margine di Cass. civ., VI, n. 174/2015, Judicium, 2018.
  33. ^ In relazione all'asservimento alla legge per il giudice (e quindi per ogni magistrato) va ricordato che l'art. 107 della Costituzione italiana stabilisce che i magistrati si distinguono tra loro per diversità di funzioni (funzione giudicante propria del giudice e funzione requirente propria del pubblico ministero).
  34. ^ Ciò in conseguenza di una proposta di modifica della relativa disciplina, a seguito del mancato esercizio della delega contenuta nella legge Severino, v. articolo 2 del disegno di legge n. 1102 presentato al Senato durante la XVII legislatura nel 2013. disegno di legge atto Senato n. 1102 dell'8 ottobre 2013 (PDF), su senato.it.
  35. ^ giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari; giudici onorari aggregati; esperti e giudici popolari

Bibliografia

Voci correlate

Collegamenti esterni