Pensione di reversibilità: differenze tra le versioni
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È stata introdotta in [[Italia]] e in altri Paesi [[Europa|europei]] verso gli ultimi decenni del [[XX secolo]], nell'ambito del cosiddetto "diritto della vedova", un insieme di diritti e tutele, rivolto in particolare alle donne che non avevano una pensione propria, e, alla morte del coniuge, restavano prive di un reddito minimo. |
È stata introdotta in [[Italia]] e in altri Paesi [[Europa|europei]] verso gli ultimi decenni del [[XX secolo]], nell'ambito del cosiddetto "diritto della vedova", un insieme di diritti e tutele, rivolto in particolare alle donne che non avevano una pensione propria, e, alla morte del coniuge, restavano prive di un reddito minimo. |
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L'art. 18 comma 5 del D.L. 98/2011 ha introdotto limitazioni alla quota percentuale della pensione spettante ai superstiti dell’assicurato o pensionato deceduto, avverso la pratica dei matrimoni cosiddetti "di comodo". < |
L'art. 18 comma 5 del D.L. 98/2011 ha introdotto limitazioni alla quota percentuale della pensione spettante ai superstiti dell’assicurato o pensionato deceduto, avverso la pratica dei matrimoni cosiddetti "di comodo". <br /> |
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La riduzione opera, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto ad età del pensionato superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, in misura pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. |
La riduzione opera, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto ad età del pensionato superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, in misura pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. |
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Numerose sentenze della Consulta hanno annullato leggi che negavano la reversibilità in base alla differenza di età tra i coniugi e alla durata del matrimonio (n. 587/1988, 123/1990, 189/1991, 450/1991). < |
Numerose sentenze della Consulta hanno annullato leggi che negavano la reversibilità in base alla differenza di età tra i coniugi e alla durata del matrimonio (n. 587/1988, 123/1990, 189/1991, 450/1991). <br /> |
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Altrove si è stabilito che è lecita una riduzione progressiva e proporzionale del ''quantum'' (n. 211/1997 e n. 416/1999), ma non negare l'''an'' dello stesso trattamento previdenziale, aspetti nettamente distinti dal punto di vista giuridico (non da quello economico), come per le norme annullate in precedenza, che precludevano in determinati casi l'accesso al trattamento pensionistico ''tout court''.< |
Altrove si è stabilito che è lecita una riduzione progressiva e proporzionale del ''quantum'' (n. 211/1997 e n. 416/1999), ma non negare l'''an'' dello stesso trattamento previdenziale, aspetti nettamente distinti dal punto di vista giuridico (non da quello economico), come per le norme annullate in precedenza, che precludevano in determinati casi l'accesso al trattamento pensionistico ''tout court''.<br /> |
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Il D.L. 98/2011 rientra in questa fattispecie laddove non prevede un minimo del trattamento pensionistico da corrispondere comunque, anche ai coniugi con differenza di età pari a 20 e sposati da meno di un anno, perché non si verifichi la negazione dell'''an'' del trattamento. |
Il D.L. 98/2011 rientra in questa fattispecie laddove non prevede un minimo del trattamento pensionistico da corrispondere comunque, anche ai coniugi con differenza di età pari a 20 e sposati da meno di un anno, perché non si verifichi la negazione dell'''an'' del trattamento. |
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Versione delle 02:37, 14 set 2015
La pensione di reversibilità è la quota parte della pensione complessiva che spetta ad uno dei due coniugi al sopraggiungere della morte dell'altro.
Cenni storici
È stata introdotta in Italia e in altri Paesi europei verso gli ultimi decenni del XX secolo, nell'ambito del cosiddetto "diritto della vedova", un insieme di diritti e tutele, rivolto in particolare alle donne che non avevano una pensione propria, e, alla morte del coniuge, restavano prive di un reddito minimo.
L'art. 18 comma 5 del D.L. 98/2011 ha introdotto limitazioni alla quota percentuale della pensione spettante ai superstiti dell’assicurato o pensionato deceduto, avverso la pratica dei matrimoni cosiddetti "di comodo".
La riduzione opera, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto ad età del pensionato superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, in misura pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.
Numerose sentenze della Consulta hanno annullato leggi che negavano la reversibilità in base alla differenza di età tra i coniugi e alla durata del matrimonio (n. 587/1988, 123/1990, 189/1991, 450/1991).
Altrove si è stabilito che è lecita una riduzione progressiva e proporzionale del quantum (n. 211/1997 e n. 416/1999), ma non negare l'an dello stesso trattamento previdenziale, aspetti nettamente distinti dal punto di vista giuridico (non da quello economico), come per le norme annullate in precedenza, che precludevano in determinati casi l'accesso al trattamento pensionistico tout court.
Il D.L. 98/2011 rientra in questa fattispecie laddove non prevede un minimo del trattamento pensionistico da corrispondere comunque, anche ai coniugi con differenza di età pari a 20 e sposati da meno di un anno, perché non si verifichi la negazione dell'an del trattamento.
Descrizione
Aventi diritto
Hanno diritto alla pensione:
- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile
N.B.la moglie divorziata deve chiedere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito, al Tribunale di appartenenza della stessa , "quale autorità giurisdizionale del luogo di adempimento dell’obbligazione." - Corte di Cassazione, Sezione 1 civile - Sentenza 14 marzo 2014, n. 6019)
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
- ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
'CRITERI DI VALUTAZIONE PER RIPARTIZIONE QUOTE DI REVERSIBILITA' FRA VEDOVA ED EX MOGLIE (DIVORZIATA)' Come ribadito nella recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 dicembre 2013 – 14 marzo 2014, n. 6019 (Presidente Carnevale – Relatore Dogliotti ) ".. la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, pure considerando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche delle parti private e la durata delle eventuali convivenze prematrimoniali....Il giudice a quo esamina la durata dei rispettivi matrimoni, ma pure considera la data di separazione della B. e la convivenza prematrimoniale della moglie superstite con il defunto; considera che la moglie divorziata ha dato due figli al defunto stesso, mentre la seconda moglie lo ha assistito fino alla morte.Si aggiunge che le parti in causa godono ciascuna di redditi da lavoro e da rendita, mentre non rilevano le donazioni fatte dal padre al figlio superstite."
Requisiti
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
- almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
- almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
Indennità per morte
Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:
- il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
- nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.
La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.
Indennità una-tantum
Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se:
- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.
Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.
Presentazione delle domande
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi
La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.
La pensione ai superstiti decorre dal 1º giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
- 60%, solo coniuge (*);
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1º gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:
L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari appartenenti al medesimo nucleo familiare (Circ. 234 del 25 agosto 1995).
Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'INPS (Circ. 65 del 21 marzo 1984). Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Circ. 86 del 27 aprile 2000)
Cause di cessazione
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
- per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i figli minori, al compimento del 18º anno di età;
- per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21º anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21º anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26º anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i genitori qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
- per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.
N.B. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.
Voci correlate
- Pensione di vecchiaia
- Capitalizzazione simulata sulla crescita
- Coefficiente di trasformazione
- Riserva matematica
- metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita
- Gestione a ripartizione
- Riforma delle pensioni Fornero
- Riforma Dini
Collegamenti esterni
Pensione ai superstiti, su inps.it. URL consultato il 27 maggio 2011.