Aggressione: differenze tra le versioni

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Rilevanza giuridica: Crimine di aggressione
Rilevanza giuridica: Statuto di Roma
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In particolare, con la prima codificazione mai effettuata a livello internazionale<ref>Emendamenti allo Statuto istitutivo della
In particolare, con la prima codificazione mai effettuata a livello internazionale<ref>Emendamenti allo Statuto istitutivo della
[[Corte penale internazionale]], adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 2010.</ref>, il crimine di aggressione è stato definito mediante aggiunte proposte allo Statuto istitutivo della [[Corte penale internazionale]]: l’articolo 8-bis, paragrafo 1, definisce il crimine di aggressione come la «pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la sua magnitudine, costituisca una violazione manifesta della [[Carta delle Nazioni Unite]]»; esso chiarisce, inoltre, che di esso possono rendersi responsabili gli individui che si trovino «in una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l’azione politica o militare di uno Stato». L’articolo 8-bis, paragrafo 2, poi, riprende la definizione di aggressione adottata dall’[[Assemblea generale delle Nazioni Unite]] con la risoluzione 3314-XXIX del 14 dicembre 1974: per atto di aggressione dovrà intendersi infatti «l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite»; con gli articoli 15-bis e 15-ter, infine, si giunge alle condizioni per l’esercizio della giurisdizione sul [[crimine di aggressione]].
[[Corte penale internazionale]], adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 2010.</ref>, il crimine di aggressione è stato definito mediante aggiunte proposte allo [[Statuto di Roma|Statuto istitutivo della Corte penale internazionale]]: l’articolo 8-''bis'', paragrafo 1, definisce il crimine di aggressione come la «pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la sua magnitudine, costituisca una violazione manifesta della [[Carta delle Nazioni Unite]]»; esso chiarisce, inoltre, che di esso possono rendersi responsabili gli individui che si trovino «in una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l’azione politica o militare di uno Stato». L’articolo 8-''bis'', paragrafo 2, poi, riprende la definizione di aggressione adottata dall’[[Assemblea generale delle Nazioni Unite]] con la risoluzione 3314-XXIX del 14 dicembre 1974: per atto di aggressione dovrà intendersi infatti «l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite»; con gli articoli 15-''bis'' e 15-''ter'', infine, si giunge alle condizioni per l’esercizio della giurisdizione sul [[crimine di aggressione]].


== Voci correlate ==
== Voci correlate ==

Versione delle 13:21, 12 gen 2020

L'aggressione è un atto di violenza esercitata in modo palese nei confronti di qualcuno. Si tratta di un comportamento intenzionale e spesso dannoso che ha lo scopo di infliggere dispiacere. Questo tipo di comportamento è pressoché universale negli animali; negli esseri umani può essere associato ad un atteggiamento di aggressività, inteso come contrario di sottomissione.

Caratteri generali

Nelle definizioni comunemente impiegate nelle scienze sociali e nelle scienze comportamentali. L'aggressione è una sorta di risposta da parte di un individuo che offre qualcosa di spiacevole ad un'altra persona. Alcune definizioni però specificano il fatto che da parte dell'individuo che compie un'aggressione ha l'intenzione di danneggiare chi subisce l'aggressione. L'aggressione differisce da quella che viene definita assertività, anche se i due termini vengono comunemente usati in maniera intercambiabile in senso non scientifico (ad esempio, si suole definire "aggressivo" il venditore che cerchi di convincere l'interlocutore circa la bontà dell'acquisto usando modi assertivi, magari anche invadenti o insistenti ma non per ciò stesso aggressivi).

Nell'ambito sociale umano, la definizione di aggressione può dipendere da istanze morali, religiose o anche politiche. Un esempio di istanza morale assiomatica, non dipendente da principi religiosi o politici, è il principio di non aggressione.

In etologia l'aggressione è un importante ambito di studio e riguarda l'interazione e l'evoluzione degli animali negli ambienti naturali. Essa può, in questi contesti, assumere diversi atteggiamenti rappresentati da contatti fisici (morsi, colpi, spinte), ma anche segnali stereotipati come espressioni facciali, vocali, rilascio di prodotti chimici e cambiamenti di colorazione.

Tipologia

L'aggressione può assumere diverse forme, che possono comprendere la violenza verbale o fisica, l'aggressione difensiva, quella predatoria, quella di isolamento indotto, quella relazionale (diffusa tra gli adolescenti, che include il bullismo), quella territoriale, l'aggressione emotiva, quella legata al sesso, quella di dominanza, quella tra maschi, quella parentale, quella di ritorsione come risposta a una provocazione, quella strumentale (come una rapina) e quella discriminatoria (basata, per esempio, su pregiudizi razziali). Ci sono inoltre due sottotipi di aggressione: quella controllata e quella impulsiva; in questo secondo caso essa può essere il frutto di azioni incontrollabili che sono anche indesiderate e inappropriate.

Rilevanza giuridica

Nel diritto penale, l'aggressione può racchiudere gli elementi costitutivi di diverse forme di reato: a seconda dei mezzi con cui essa è esercitata, della portata e della gravità delle conseguenze, si può parlare infatti di minaccia, lesioni personali, violenza privata, omicidio, ecc.

Nel diritto internazionale per aggressione si intende l'azione - per lo più di tipo militare - effettuata da uno Stato contro un altro mediante forze preponderanti e senza preavviso: a tal proposito si parla di aggressione contro la sovranità, contro una integrità territoriale o contro l'indipendenza politica di un ente. Un accordo fra due o più Stati avente finalità di prevenire l'aggressione, unilaterale o reciproca, è solitamente detto patto di non aggressione.

Lo stesso argomento in dettaglio: Crimine di aggressione.

In particolare, con la prima codificazione mai effettuata a livello internazionale[1], il crimine di aggressione è stato definito mediante aggiunte proposte allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale: l’articolo 8-bis, paragrafo 1, definisce il crimine di aggressione come la «pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la sua magnitudine, costituisca una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite»; esso chiarisce, inoltre, che di esso possono rendersi responsabili gli individui che si trovino «in una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l’azione politica o militare di uno Stato». L’articolo 8-bis, paragrafo 2, poi, riprende la definizione di aggressione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 3314-XXIX del 14 dicembre 1974: per atto di aggressione dovrà intendersi infatti «l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite»; con gli articoli 15-bis e 15-ter, infine, si giunge alle condizioni per l’esercizio della giurisdizione sul crimine di aggressione.

Voci correlate

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  1. ^ Emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 2010.