Panettiere: differenze tra le versioni
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Se si occupa anche della produzione di pane viene detto '''panificatore'''. Secondo la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ([[Decreto_Bersani_(2007)|decreto Bersani]]), la denominazione di "panificio" è «da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale» (art. 4, comma 2-ter, lettera a)<ref>{{cita web|lingua=it|url=http://www.parlamento.it/leggi/06248l.htm|titolo=L 248/2006|accesso=29/12/2008}}</ref>. |
Se si occupa anche della produzione di pane viene detto '''panificatore'''. Secondo la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ([[Decreto_Bersani_(2007)|decreto Bersani]]), la denominazione di "panificio" è «da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale» (art. 4, comma 2-ter, lettera a)<ref>{{cita web|lingua=it|url=http://www.parlamento.it/leggi/06248l.htm|titolo=L 248/2006|accesso=29/12/2008}}</ref>. |
Versione delle 18:46, 29 dic 2008
Il panettiere è il commerciante che si occupa della vendita di pane ed altri prodotti da forno (focaccia, grissini, pizza ed eventualmente pasticceria) in un esercizio chiamato panetteria.
Se si occupa anche della produzione di pane viene detto panificatore. Secondo la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (decreto Bersani), la denominazione di "panificio" è «da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale» (art. 4, comma 2-ter, lettera a)[1].
Note
- ^ L 248/2006, su parlamento.it. URL consultato il 29/12/2008.
Voci correlate
Altri progetti
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