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Ticket

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Il ticket (in lingua inglese significa "biglietto") in Italia è una tassa, ovvero una quota di partecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica come controprestazione per l'assistenza sanitaria fornita dallo Stato;[1] a volte nei documenti legislativi italiani viene anche chiamato "partecipazione al costo".

Il suo ammontare è stato più volte modificato nel corso del tempo. Esiste inoltre un sistema di esenzioni per reddito, fasce di età, per medicinali e servizi considerati "salvavita".

Venne introdotto in Italia nel 1982.[1]

Caratteristiche

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Il ticket rappresenta l'aliquota di contribuzione da parte del cittadino al costo associato ad una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale; la spesa è versata alle regioni italiane.

I cittadini sono tenuti a corrispondere il ticket sanitario per prestazioni quali visite o esami specialistici.

Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza per le quali è previsto il pagamento del ticket sono le visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza, non seguite da ricovero e le cure termali.[1]

Le prestazioni per le quali non è previsto il pagamento del ticket sono gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva, promossi o autorizzati con atti formali delle Regioni; gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica necessarie per la tutela della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazione epidemiche; le prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta; i trattamenti erogati nel corso di un ricovero ospedaliero, gli alimenti destinati a categorie particolari (ad es. alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia) e dispositivi medici per persone affette da diabete; le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici destinati alle persone con disabilità.[1]

Il ticket non è previsto nemmeno sulle prestazioni erogate in situazioni di particolare interesse sociale: tutela della maternità; prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV, limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione; promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti; tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; vaccini per le vaccinazioni incluse nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale.[1]

Le esenzioni dal ticket

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Alcuni assistiti hanno diritto all’esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie, in caso di riconoscimento dello stato di invalidità, ed in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]

La legge 29 aprile 1998, n. 124, art. 3, comma 12 stabilisce che "l'assistito puo' chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti.[2][3]

  1. ^ a b c d e f Ministero della Salute, Ticket ed esenzioni, su salute.gov.it. URL consultato il 31 dicembre 2020.
  2. ^ Fuori dal coro, 20 marzo 2024
  3. ^ Gazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 20 marzo 2024.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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