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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio per concorsi pubblici: Teoria e test di diritto del patrimonio culturale per concorsi pubblici
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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio per concorsi pubblici: Teoria e test di diritto del patrimonio culturale per concorsi pubblici
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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio per concorsi pubblici: Teoria e test di diritto del patrimonio culturale per concorsi pubblici

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Tutti i principali punti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (diritto del patrimonio culturale), decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sintetizzati per la preparazione ai concorsi pubblici. Aggiornato alla legge 8 agosto 2019 n. 81, di conversione del decreto cultura (D.L. 28 giugno 2019, n. 59). Le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) dopo il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76.
Teoria e test di diritto del patrimonio culturale per concorsi pubblici.
INDICE
Capitolo 1 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
1.1 I principi costituzionali in materia di patrimonio artistico e culturale
1.2. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: i principi
1.3. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: la struttura
1.4. Il patrimonio culturale
1.5. La tutela del patrimonio culturale
1.6 La valorizzazione del patrimonio culturale
Capitolo 2 I beni culturali
2.1 I beni culturali
2.2 Verifica e dichiarazione d’interesse culturale
2.3 Vigilanza e ispezione
2.4 Protezione dei beni culturali
2.4.1. Interventi vietati
2.4.2. Interventi soggetti ad autorizzazione
2.5 Conservazione dei beni culturali
2.5.1 Definizioni
2.5.2 Interventi conservativi e altre misure di conservazione
2.5.3 Altre forme di protezione: la tutela indiretta
2.6 Il demanio culturale. L’alienazione dei beni culturali
2.7 La prelazione. Il commercio di beni culturali
2.8 Circolazione dei beni culturali in ambito internazionale
2.9 Ritrovamenti e scoperte
2.10 Espropriazione
2.11 La fruizione
2.12 Uso dei beni culturali
2.13 Valorizzazione dei beni culturali
2.14 Forme di gestione: diretta e indiretta
2.15 Servizi per il pubblico
2.16 Sponsorizzazione di beni culturali
Capitolo 3 I beni paesaggistici
3.1 La tutela del paesaggio nella Costituzione
3.2 I beni paesaggistici nel D.Lgs. 42/2004
3.3. Beni paesaggistici e loro individuazione
3.4 La dichiarazione di notevole interesse pubblico
3.5 La pianificazione paesaggistica
3.5.1 Contenuto dei piani paesaggistici
3.5.2 Approvazione, partecipazione e pubblicità del piano
3.5.3 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
3.6 Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
3.6.1 Interventi soggetti ad autorizzazione
3.6.2 Interventi non soggetti ad autorizzazione o con autorizzazione semplificata
3.6.3 Inibizione o sospensione dei lavori. Cartelli pubblicitari
3.7 Vigilanza e sanzioni
Quesiti di diritto del patrimonio culturale
Istruzioni
Quesiti e risposte
LinguaItaliano
Data di uscita6 set 2019
ISBN9788834181416
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    Il Codice dei beni culturali e del paesaggio per concorsi pubblici - B. Castaldi

    risposte

    Capitolo 1 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1.1 I principi costituzionali in materia di patrimonio artistico e culturale

    La Costituzione, all’articolo 9 stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

    L’articolo 117 della Costituzione, invece, così ripartisce fra Stato e regioni le competenze legislative relative ai beni culturali:

    a) sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato le materie relative alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma 2, lett. s);

    b) sono comprese nella legislazione concorrente le materie relative al governo del territorio ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione ed organizzazione di attività culturali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo la determinazione dei principi fondamentali, che è riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, comma 3).

    L’attività di tutela del bene culturale e ambientale costituisce dunque una prerogativa esclusiva dello Stato mentre l’attività di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali spetta alle Regioni nel quadro dei principi fissati dalle norme dello Stato.

    Va inoltre ricordato che l’articolo 118., al terzo comma, stabilisce che la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali.

    1.2. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: i principi

    I principi enunciati dalla Costituzione hanno trovato attuazione con il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che reca il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Infatti, l’art. 1 del provvedimento dispone che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione (comma 1); queste funzioni concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a promuovere lo sviluppo della cultura (comma 2). Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province ed i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento delle loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione (comma 3).

    1.3. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: la struttura

    Il Codice è composto da 184 articoli, ordinati in cinque parti, completati da due allegati.

    Nelle cinque parti le disposizioni del Codice sono così ripartite:

    - Parte I - Disposizioni generali;

    - Parte II - Beni culturali;

    - Parte III - Beni paesaggistici;

    - Parte IV - Sanzioni;

    - Parte V - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore.

    Il Codice è stato corretto ed integrato da successivi interventi normativi; in particolare, ricordiamo i decreti legislativi emanati:

    a) per i beni culturali il 24 marzo 2006, n. 156 e 26 marzo 2008, n. 62;

    b) per il paesaggio il 24 marzo 2006, n. 157 e 26 marzo 2008, n. 63.

    1.4. Il patrimonio culturale

    L’art. 2 del Codice dei beni culturali stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, che sono dallo stesso così definiti:

    - sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;

    - sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

    I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

    1.5. La tutela del patrimonio culturale

    L’articolo 3 fornisce la definizione delle azioni di tutela: la tutela è esercitata con le funzioni e la disciplina delle attività dirette, in base ad un’adeguata organizzazione conoscitiva, ad individuare i beni che costituiscono il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. Le funzioni di tutela sono esercitate anche attraverso i provvedimenti adottati per conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

    L’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, come visto, attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e la conseguente potestà regolamentare.

    Le funzioni statali sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite le forme di intesa e coordinamento di cui fra poco si dirà. Il MIBAC esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4).

    Le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane (che il Codice chiama «altri enti pubblici territoriali») cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica

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