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Ope legis

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La locuzione latina ope legis (letteralmente, «per opera della legge») è un'espressione in uso nel lessico giuridico. Essa fa riferimento alle ipotesi in cui un dato effetto giuridico si produce automaticamente, per il solo fatto che si verifica la situazione prevista da una disposizione di legge.[1][2]

Qualora tale ipotesi si riferisca a casi di applicazione diretta di una norma costituzionale, può essere usata la locuzione ope constitutionis (letteralmente, «per opera della costituzione»).

Nei testi normativi, solitamente, quando il Legislatore prevede un tale effetto, s'incontra la locuzione "di diritto".

Ad esempio, l'art. 1454 c.c. disciplina l'istituto della "Diffida ad adempiere" stabilendo che "Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto" (primo comma). Il terzo comma prevede che "Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto". Ciò significa che, una volta decorso inutilmente il termine entro il quale è stato intimato l'adempimento di un contratto, questo si risolverà automaticamente, ossia ope legis.

Sul piano processuale, la domanda volta ad accertare il verificarsi di una modificazione della realtà giuridica prodottasi "ope legis", va qualificata come domanda di cosiddetto mero accertamento e l'eventuale sentenza di accoglimento avrà contenuto dichiarativo e non costitutivo, poiché si limiterà ad accertare il verificarsi di un effetto giuridico già prodottosi.

In medicina legale ed in medicina del lavoro si ritengono ope legis gli assunti al lavoro tramite i benefici concessi dalla legge del 12 marzo 1999, n. 68[3].

  1. ^ Ope legis, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. URL consultato l'11 agosto 2024.
  2. ^ Ope legis, su Brocardi.it. URL consultato l'11 agosto 2024.
  3. ^ Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Legge 12 marzo 1999, n. 68