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Ordinariato per i fedeli di rito orientale

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L'ordinariato per i fedeli di rito orientale è una tipologia di circoscrizione ecclesiastica della Chiesa cattolica «per l'assistenza pastorale di cattolici orientali di qualunque rito che non abbiano gerarchia propria nel paese di residenza».[1]

A capo dell'Ordinariato c'è un prelato con il titolo di ordinario, nominato dalla Santa Sede, con giurisdizione su tutti i fedeli appartenenti ai riti orientali sprovvisti di vescovo proprio.[2] In genere, l'ordinariato ha un ambito nazionale, estende la sua giurisdizione su fedeli che appartengono ad uno o più riti liturgici e la carica di ordinario viene attribuita al vescovo della capitale del Paese; fa eccezione l'ordinariato armeno dell'Europa orientale.[3]

L'ordinariato per i fedeli di rito orientale, che fa parte dell'organizzazione della Chiesa latina[4], non è una figura giuridica creata dal diritto canonico, bensì una circoscrizione personale configurata dalla prassi.[1] Nella sua istituzione, la Santa Sede si è tuttavia ispirata al canone 383 §2 del Codice di diritto canonico [5] e al canone 916 §5 del Codice dei canoni delle Chiese orientali.[6]

Secondo l'Annuario Pontificio, questo tipo di circoscrizione ecclesiastica è nato con la lettera apostolica Officium supremi apostolatus del 15 luglio 1912, con la quale si regolava l'assistenza spirituale dei ruteni del Canada.[7]

Elenco degli ordinariati

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Oggi esistono 9 ordinariati per i fedeli di rito orientale nei seguenti Paesi:

  1. ^ a b Arrieta, op. cit. , p. 34.
  2. ^ Annuario Pontificio 2006, Note storiche, p. 1851.
  3. ^ Arrieta, op. cit. , p. 35.
  4. ^ Valdini, op. cit., p. 19.
  5. ^ «Se [il vescovo] ha nella propria diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parrocchie del medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale».
  6. ^ «Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, si deve ritenere come gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il gerarca di un'altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l'assenso della Sede Apostolica».
  7. ^ Kaptijn, op. cit., pp. 237-238.
  8. ^ Per i soli fedeli di rito bizantino.
  9. ^ a b c Per i soli fedeli armeno-cattolici.

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