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Regime di semilibertà

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Il regime di semilibertà è una misura alternativa alla detenzione, introdotta dalla legge sull'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975 n.354) e profondamente riformata dalla legge Gozzini (l. 10/10/1986 n. 663). È regolata dagli articoli 48 e ss. dell'ordinamento penitenziario.

Per la semilibertà il condannato trascorre la maggior parte della giornata all'interno di un istituto di pena a ciò destinato e ne esce per partecipare ad attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento sociale. Il tribunale di sorveglianza fissa nel provvedimento di concessione della semilibertà le limitazioni per il condannato.[1]

Per essere ammesso alla semilibertà il reo deve aver scontato almeno metà della pena (20 anni per il condannato all'ergastolo) e la condanna deve essere superiore ai sei mesi. La semilibertà può essere applicata fin dall'inizio quando la condanna è inferiore a sei mesi o all'arresto se il condannato non è affidato in prova ai servizi sociali.[1] Il regime di semilibertà può essere revocato qualora il soggetto perda il lavoro, o non sia idoneo al trattamento o, a giudizio del tribunale di sorveglianza, abbia violato le prescrizioni imposte o non faccia ritorno in istituto senza giustificato motivo (se l'assenza non supera le dodici ore la revoca è facoltativa). Tale assenza costituisce reato di evasione, punibile ai sensi dell'art. 385 codice penale.[2]

  • Ferrando Mantovani, Principi di diritto penale, 2ª ed., CEDAM, 2007, ISBN 9788813273347.
  • Grevi Vittorio, Giostra Glauco e Della Casa Franco, Ordinamento penitenziario commentato, Volume 2, CEDAM, 2011, ISBN 9788813316952.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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