Codice della Scuola: dalla Riforma Moratti alla Riforma Gelmini e il progetto di Riforma Renzi - Giannini
Di AA. VV.
()
Info su questo ebook
Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. "Riforma Moratti") e dai D.P.R 30 marzo 2004, n. 121 e D.P.R 30 marzo 2004, n. 122.
La "Riforma Gelmini" (Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Le linee guida del progetto di Riforma del Governo Renzi (Ministro Stefania Giannini)
Il potente indice analitico e i collegamenti ipertestuali tra i vari articoli di legge consentono di muoversi con estrema facilità all’interno della fitta selva normativa e di trovare rapidamente le norme che regolano la materia.
Leggi altro di Aa. Vv.
L'aspetto esoterico del sesso Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniTelepatia, veggenza e divinazione - Metodo per lo sviluppo delle facoltà paranormali Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniDa Bergoglio a Francesco: Un pontificato nella storia Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLa Bibbia cristiana: Antico e Nuovo testamento Valutazione: 1 su 5 stelle1/5Il Libro di Enoch Valutazione: 1 su 5 stelle1/5La Telepatia - Lettura e trasmissione del pensiero - Le visioni del passato e del futuro Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLa Cucina della Nonna Valutazione: 5 su 5 stelle5/5Dizionario dei Sogni e la Cabala del Lotto Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl Fiore della Poesia Erotica Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniI Tre Piccoli Porcellini e Altre Fiabe Illustrate Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl Grande Libro dei Giochi di Prestigio Valutazione: 5 su 5 stelle5/5Il Buddhismo - La via della Saggezza Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniPane & Pizza - Le guide pratiche del Gambero Rosso: Farine, impasti e lieviti e i preziosi consigli di Stefano Callegari Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLa Sacra Bibbia: l'antico e il nuovo testamento Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniI miti Sumeri: collezione antologica Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniTasse e imposte in Italia Valutazione: 5 su 5 stelle5/5I Cilindri dei Faraoni Egiziani: Il potere degli dei in una antica tecnologia egizia Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl Grande Libro degli Aforismi e delle Citazioni - 2.000 Citazioni d’Autore che cambieranno la tua vita Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniPesce in tavola Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLa Medicina Naturista - L'Alimentazione naturista Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProntuario di diritto processuale amministrativo Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProntuario di diritto dell'Unione Europea Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLa Medicina Naturista - Le Leggi fondamentali Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioni
Correlato a Codice della Scuola
Ebook correlati
Guida del docente 2016-2017: Diritti e doveri dell'insegnante del secondo ciclo dopo la legge 107/2015 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl profilo del docente, autonomia scolastica, metodologie e strategie per una didattica inclusiva Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) e caratterizzazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLa ricerca pedagogica nell'Italia contemporanea: Problemi e Prospettive Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLe leggi sulla scuola durante il fascismo Dall’avvento al potere alle soglie del libro di stato Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniPassa... parole: Chiavi di lettura delle indicazioni 2012 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProspettiva semplificata Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCodice dei beni culturali e del paesaggio: Quinta edizione Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniInsegnare ai tempi del cloud Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniPercorsi formativi 24 CFU: Metodologie didattiche e Pedagogia Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniDisturbi del Linguaggio Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProfessione DIRIGENTE SCOLASTICO: Compendio facile per la preparazione al concorso Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniInsegnare Italiano, Storia e Geografia con le LIM Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniStoria e pedagogia nei media Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCorso pratico di memoria - metodologie di studio e apprendimento rapido Valutazione: 2 su 5 stelle2/5L'integrazione scolastica dalla tutela del disabile ai nuovi bisogni educativi specialiI: Con normativa e giurisprudenza. II edizione riveduta e ampliata Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniMemoria Fotografica: Ricorda Qualsiasi Cosa Meglio E Più Velocemente Con Tecniche Di Apprendimento Accelerato Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniIl Business Model Canvas: Fate prosperare la vostra attività con questo semplice modello Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniL’era della Web Communication Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniTesina. Norme, prassi e miti del colloquio d’esame Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniINSEGNARE SCIENZE nel primo ciclo di istruzione Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniInglese ( Inglese Facile ) Domande Frequenti (4 Libri en 1 Super Pack): 400 parole frequenti in italiano e inglese con testi bilingue Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniInsegnare ai bambini a parlare - un manuale per genitori Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniGeografie digitali: Spazi e socialità Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCome scrivere il CV in inglese. Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioni101 modi per liberare il genio che è in te Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniMetodologie e tecniche dell'insegnamento Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniUna certa idea di valutazione: Apprendimenti, insegnanti, scuole, sistema Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCompendio di DIRITTO PUBBLICO Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCome realizzare una tesi di laurea (senza impazzire, perdere la ragione o cadere preda di istinti omicidi...) Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioni
Diritto per voi
Serial Killer, omicidi seriali: rilievi investigativi e quadri psichiatrico-forensi Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniDiritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitari Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniDiritto pubblico Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniSicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuole Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniApprendimento e competenze nelle metodologie didattiche innovative: i laboratori inclusivi: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-4/2021 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniDiritto civile. Lezioni e mappe concettuali Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniFisica Spirituale: Filosofia, conoscenza e tecnologia dal futuro Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniRisk Management – La norma ISO 31000:2018 - La metodologia per applicare efficacemente il risk management in tutti i contesti Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniEconomia aziendale. Quesiti a risposta multipla: Test a risposta multipla per concorsi e esami universitari Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniProcedimento amministrativo e diritto di accesso: Sintesi aggiornata della Legge 241 del 1990 per concorsi pubblici Valutazione: 4 su 5 stelle4/5Prontuario di diritto processuale amministrativo Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniSpirali di Energia - L'antica arte della Selfica: L'antica arte della Selfica Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniConcorsi pubblici - La redazione di un atto amministrativo: Per la preparazione alla prova scritta Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLinee sincroniche: Gli scorrimenti energetici del pianeta Valutazione: 5 su 5 stelle5/5Contratti pubblici - Concorso Istruttore Enti Locali: Aggiornato alla L. n. 55 del 14 giugno 2019 (conversione D.L. Sblocca-cantieri n. 32/2019)) Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniOrdinamento degli Enti Locali: Concorsi per impiegato comunale nelle Aree: Amministrativa, Tecnica, Finanziaria e Contabile, Sociale Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCapire il Diritto Privato: Attraverso mappe concettuali e schemi Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCryptotrading Pro: Fai Trading Per Guadagnare Con Strategie, Strumenti E Tecniche Di Gestione Del Rischio Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniLe Anime Morte Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCompendio di DIRITTO AMMINISTRATIVO Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniADHD e Scuola: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-5/2021 Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniCompendio di ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniTasse e imposte in Italia Valutazione: 5 su 5 stelle5/5L'uomo delinquente Valutazione: 5 su 5 stelle5/5Compendio di DIRITTO COSTITUZIONALE Valutazione: 2 su 5 stelle2/521 Consigli di Web Marketing per Avvocati Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioniPreparazione al Concorso per Istruttore Amministrativo Valutazione: 0 su 5 stelle0 valutazioni
Recensioni su Codice della Scuola
0 valutazioni0 recensioni
Anteprima del libro
Codice della Scuola - AA. VV.
Indice
CODICE DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
PARTE I
Norme generali
Art. 1.
Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.
Art. 2.
Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio.
Art. 3.
Comunità scolastica.
Art. 4.
Comunità Europea.
TITOLO I
Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5. (1)
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.
Art. 6.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità.
Art. 7.
Collegio dei docenti.
Art. 8.
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.
Art. 9.
Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità.
Art. 10.
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.
Art. 11.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
Sezione II
Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12.
Diritto di assemblea.
Art. 13.
Assemblee studentesche.
Art. 14.
Funzionamento delle assemblee studentesche.
Art. 15.
Assemblee dei genitori.
Capo II
Organi collegiali a livello distrettuale
Art. 16.
Istituzione e fini del distretto scolastico.
Art. 17.
Determinazione dei distretti.
Art. 18.
Organi del distretto.
Art. 19.
Funzioni del consiglio scolastico distrettuale.
Capo III
Organi collegiali a livello provinciale
Art. 20.
Consiglio scolastico provinciale.
Art. 21.
Organi del consiglio scolastico provinciale.
Art. 22.
Funzioni del consiglio scolastico provinciale.
Capo IV
Organi collegiali a livello nazionale
Art. 23.
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 24.
Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 25.
Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Capo V
Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26. (1)
Circoli didattici ed istituti scolastici.
Art. 27. (1)
Autonomia amministrativa.
Art. 28. (1)
Vigilanza.
Art. 29. (1)
Istituzioni con personalità giuridica.
Capo VI
Norme comuni
Art. 30.
Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali.
Art. 31. (1)
Elezioni.
Art. 32.
Liste dei candidati del personale docente e direttivo.
Art. 33. (1)
Svolgimento delle elezioni.
Art. 34.
Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali.
Art. 35.
Surroga dei membri cessati.
Art. 36.
Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità.
Art. 37.
Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni.
Art. 38.
Decadenza.
Art. 39.
Adunanze degli organi collegiali.
Art. 40.
Regolamenti tipo.
Art. 41.
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.
Art. 42.
Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale.
Art. 43.
Pubblicità degli atti.
Capo VII
Organi collegiali della scuola materna
Art. 44.
Consigli di circolo di scuola materna.
Art. 45.
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna.
Art. 46.
Collegio dei docenti di scuola materna.
Art. 47.
Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna.
Capo VIII
Norme particolari
Art. 48.
Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia.
Art. 49.
Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano.
Art. 50.
Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d'arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche.
TITOLO II
Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo I
Razionalizzazione della rete scolastica
Art. 51.
Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
Art. 52.
Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative.
Capo II
Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica
Art. 53.
Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali.
Art. 54.
Istituzione delle scuole materne.
Art. 55.
Istituzione delle scuole elementari.
Art. 56.
Istituzione delle scuole medie.
Art. 57.
Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli istituti magistrali.
Art. 58.
Istituzione delle scuole magistrali.
Art. 59.
Istituzione degli istituti tecnici.
Art. 60.
Istituzione degli istituti professionali.
Art. 61.
Istituzione degli istituti d'arte.
Art. 62.
Istituzione dei licei artistici.
Art. 63.
Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche.
Capo III
Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione I
Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
Art. 64.
Istituto statale «Augusto Romagnoli». Finalità.
Art. 65.
Convitto - scuole annesse - strutture.
Art. 66.
Funzionamento. Ammissione. Personale.
Sezione II
Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
Art. 67.
Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti.
Sezione III
Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
Art. 68.
Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli.
Art. 69.
Regolamento.
Art. 70.
Organico.
Art. 71.
Rinvio.
Capo IV
Formazione delle classi e delle sezioni
Art. 72. (1)
Criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi.
Art. 73.
Piano concernente il rapporto allievi-classi.
Art. 74. (1)
Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado.
Art. 75. (1)
Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche.
TITOLO III
Regioni
Capo I
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative
Art. 76.
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione alle regioni a statuto ordinario.
Art. 77.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in materia di istruzione.
Art. 78.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione.
Art. 79.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di istruzione.
Art. 80.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione.
Art. 81.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione.
Capo II
Formazione professionale e sistema scolastico
Art. 82. (1)
Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico.
TITOLO IV
Edilizia e attrezzature scolastiche
Art. 83.
Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica.
Art. 84.
Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica.
Art. 85.
Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica.
Art. 86.
Princìpi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.
Art. 87.
Patrimonio indisponibile.
Art. 88.
Aree per l'edilizia scolastica.
Art. 89.
Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi.
Art. 90. (1)
[Centro studi per l'edilizia scolastica.
Art. 91. (1)
[Edilizia sperimentale.
Art. 92. (1)
[Opere di edilizia scolastica sperimentale.
Art. 93. (1)
[Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica.
Art. 94. (1)
Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature.
Art. 95.
Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni.
Art. 96.
Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche.
Art. 97.
Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico.
Art. 98.
Accesso dei fonogrammi nelle scuole.
PARTE II
Ordinamento scolastico
TITOLO I
La scuola materna statale
Capo I
Finalità e ordinamento della scuola materna
Art. 99.
Finalità e caratteri.
Art. 100. (1)
Requisiti per l'ammissione.
Art. 101.
Formazione delle sezioni.
Art. 102.
Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati.
Art. 103.
Direzione della scuola materna statale.
Art. 104. (1) (2)
Orario di funzionamento della scuola materna ed organici.
Art. 105. (1)
Orientamenti delle attività educative.
Art. 106. (1)
Piano annuale delle attività educative.
Art. 107.
Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia.
Art. 108.
Assistenza scolastica.
TITOLO II
L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola elementare e media
Capo I
Obbligo scolastico
Art. 109.
Istruzione obbligatoria.
Art. 110.
Soggetti all'obbligo scolastico.
Art. 111.
Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico.
Art. 112.
Adempimento dell'obbligo scolastico.
Art. 113.
Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico.
Art. 114.
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.
Capo II
Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri
Art. 115.
Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia.
Art. 116. (1)
Alunni extracomunitari.
Capo III
Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo
Art. 117.
Certificazioni.
TITOLO III
La scuola elementare
Capo I
Finalità e ordinamento della scuola elementare
Art. 118.
Finalità.
Art. 119. (1)
Continuità educativa.
Art. 120.
Circoli e direttori didattici.
Art. 121. (1)
Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti.
Art. 122.
Formazione delle classi.
Art. 123. (1)
Programmi didattici.
Art. 124. (1)
Verifica e adeguamento dei programmi didattici.
Art. 125. (1)
Insegnamento di una lingua straniera.
Art. 126. (1)
Attività integrative e di sostegno.
Art. 127.
Docenti di sostegno.
Art. 128.
Programmazione ed organizzazione didattica.
Art. 129. (1)
Orario delle attività didattiche.
Art. 130. (1)
Progetti formativi di tempo lungo.
Art. 131.
Orario di insegnamento.
Art. 132.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento.
Art. 133.
Disposizioni per la gradualità e la fattibilità.
Art. 134.
Relazione sull'attuazione del nuovo ordinamento.
Capo II
Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno
Art. 135.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena.
Art. 136.
Scuole reggimentali.
Art. 137.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio.
Art. 138.
Riconoscimento del grado di cultura.
Capo III
Scuole elementari annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato
Art. 139.
Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili.
Art. 140.
Scuole elementari annesse all'Istituto «Augusto Romagnoli».
Art. 141.
Scuole per alunni non vedenti e sordomuti.
Art. 142.
Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato.
Capo IV
Itinerario scolastico
Art. 143.
Iscrizione alla prima classe.
Art. 144. (1)
[Valutazione e scheda personale degli alunni.
Art. 145. (1)
Ammissione alle classi successive alla prima.
Art. 146.
Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione.
Art. 147. (1)
[Esami di idoneità.
Art. 148. (1)
Esame di licenza elementare.
Art. 149. (1)
Valore della licenza.
Art. 150. (1)
Capo V
Libri di testo e biblioteche scolastiche
Art. 151.
Adozione libri di testo.
Art. 152.
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica.
Art. 153.
Determinazione del prezzo massimo di copertina.
Art. 154.
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori.
Art. 155.
Divieto di adozione libri di testo.
Art. 156.
Fornitura gratuita libri di testo.
Art. 157.
Divieto commercio libri di testo.
Art. 158.
Biblioteche scolastiche.
Capo VI
Manutenzione e gestione degli edifici scolastici
Art. 159.
Oneri a carico dei comuni.
Art. 160.
Contributi dello Stato.
TITOLO IV
La scuola media
Capo I
Finalità e ordinamento della scuola media
Art. 161. (1)
Finalità e durata della scuola media.
Art. 162.
Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo.
Art. 163.
Direzione degli istituti.
Art. 164.
Formazione delle classi.
Art. 165. (1)
[Piano di studi.
Art. 166. (1)
[Programmi e orari di insegnamento.
Art. 167. (1)
[Attività integrative e di sostegno.
Art. 168. (1)
[Piano annuale della attività scolastica.
Capo II
Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno
Art. 169.
Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio.
Art. 170.
Integrazione di corsi di formazione professionale.
Art. 171.
Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena.
Art. 172.
Recupero scolastico di tossicodipendenti.
Capo III
Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
Art. 173.
Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili.
Art. 174.
Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica.
Art. 175.
Scuole medie per non vedenti o sordomuti.
Capo IV
Itinerario scolastico
Art. 176. (1)
Iscrizione alla prima classe.
Art. 177. (1)
Valutazione e scheda personale dell'alunno.
Art. 178.
Accesso alle classi successive alla prima.
Art. 179.
Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione.
Art. 180.
Esami di idoneità.
Art. 181.
Norme sullo svolgimento degli esami.
Art. 182.
Ripetenza.
Art. 183.
Ammissione all'esame di licenza.
Art. 184.
Sede e sessione unica dell'esame di licenza.
Art. 185.
Esame di licenza e commissione esaminatrice.
Art. 186.
Valore della licenza.
Art. 187.
Rilascio diplomi e attestati.
Capo V
Libri di testo
Art. 188.
Adozione dei libri di testo.
Art. 189.
Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica.
Capo VI
Gestione e manutenzione degli edifici scolastici
Art. 190.
Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato.
TITOLO V
Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Capo I
Finalità ed ordinamento
Art. 191. (1)
Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
Capo II
Carriera scolastica degli alunni
Art. 192. (1)
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione.
Art. 193. (1)
Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi.
Art. 193-bis. (1)
[Interventi didattici ed educativi.
Art. 193-ter. (1)
[Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica.
Capo III
Esami finali
Art. 194.
Esami finali nella scuola magistrale.
Art. 195. (1)
Esami di qualifica.
Art. 196. (1)
Esami di licenza di maestro d'arte.
Art. 197. (1)
[Esami di maturità.
Capo IV
Norme comuni a vari tipi di esame
Art. 198. (1)
Commissioni di esame.
Art. 199. (1)
Norme comuni agli esami di maturità, di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte.
Capo V
Norme finali sugli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Art. 200.
Tasse scolastiche e casi di dispensa.
Art. 201.
Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria superiore.
Art. 202.
Modelli viventi nei licei artistici.
Capo VI
Istituzioni educative
Art. 203.
Convitti nazionali.
Art. 204.
Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione femminile.
Capo VII
Materie demandate alla disciplina regolamentare
Art. 205.
Regolamenti.
TITOLO VI
Istruzione artistica
Art. 206. (1)
Istituti di istruzione artistica.
Capo I
Accademie di belle arti
Art. 207. (1)
[Finalità.
Art. 208. (1)
[Insegnamenti.
Art. 209. (1)
[Insegnamento delle materie artistiche.
Art. 210. (1)
[Insegnamento delle materie di cultura.
Art. 211. (1)
[Insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica.
Art. 212.
Direttore.
Art. 213. (1)
[Collegio dei docenti.
Art. 214.
Assistenti.
Art. 215.
Scuole operaie e scuole libere del nudo.
Art. 216. (1)
[Ordinamento amministrativo.
Capo II
Istituti superiori per le industrie artistiche
Art. 217. (1)
[Istituti superiori per le industrie artistiche.
Capo III
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione I
Accademia nazionale di arte drammatica
Art. 218. (1)
[Finalità.
Art. 219. (1)
[Ammissione all'Accademia.
Art. 220.
Direttore.
Art. 221. (1)
[Collegio dei docenti.
Art. 222. (1)
[Ordinamento amministrativo.
Art. 223.
Scritturazioni ed incarichi.
Art. 224.
Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.
Sezione II
Accademia nazionale di danza
Art. 225.
Corsi e finalità dell'Accademia.
Art. 226.
Ammissione ai corsi.
Art. 227.
Attestati e diplomi.
Art. 228.
Direttore.
Art. 229. (1)
[Ordinamento amministrativo.
Art. 230. (1)
[Composizione del consiglio di amministrazione.
Art. 231. (1)
[Collegio dei docenti.
Art. 232.
Materie di insegnamento.
Art. 233.
Obblighi scolastici degli allievi.
Art. 234.
Personale del corso di perfezionamento.
Art. 235.
Insegnamento della composizione e della tecnica della danza.
Art. 236.
Pianisti accompagnatori.
Art. 237.
Sovvenzioni.
Art. 238.
Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati dallo Stato.
Capo IV
Conservatori di musica
Art. 239.
Finalità.
Art. 240.
Insegnamento nei conservatori di musica.
Art. 241.
Direttore.
Art. 242. (1)
[Collegio dei docenti.
Art. 243. (1)
[Ordinamento amministrativo.
Art. 244.
Conservatori di musica statizzati.
Art. 245.
Disciplina della professione di maestro di canto.
Art. 246.
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale.
Art. 247.
Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali.
Art. 248.
Accompagnatori al pianoforte.
Capo V
Alunni, esami e tasse
Art. 249.
Alunni.
Art. 250. (1)
[Privatisti.
Art. 251.
Orari e programmi.
Art. 252. (1)
[Esami.
Art. 253.
Tasse scolastiche.
Capo VI
Art. 254. (1)
[Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi.
Art. 255. (1)
[Autonomia amministrativa.
Art. 256. (1)
[Consiglio di amministrazione.
Art. 257. (1)
[Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 258.
Esercizio finanziario.
Art. 259.
Servizi amministrativi, di segreteria e contabili.
Art. 260.
Servizi di economato e di archivio.
Capo VII
Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica
Art. 261.
Iniziative di promozione.
Art. 262.
Locali e arredamento.
Art. 263.
Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine.
Capo VIII
Personale delle accademie e dei conservatori
Sezione I
Ruoli e organici
Art. 264.
Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori.
Art. 265.
Organici.
Art. 266.
Orario di servizio.
Art. 267.
Cumulo di impieghi.
Art. 268.
Competenze in materia di stato giuridico del personale.
Sezione II
Reclutamento
Art. 269.
Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi.
Art. 270. (1)
Accesso ai ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori.
Art. 271.
Commissioni giudicatrici.
Art. 272.
Conferimento delle supplenze.
Art. 273.
Contratti di collaborazione.
Art. 274.
Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980.
Art. 275.
Modelli viventi.
TITOLO VII
Norme comuni
Capo I
Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento
Sezione I
Sperimentazione e ricerca educativa
Art. 276. (1)
[Criteri generali.
Art 277. (1)
[Sperimentazione metodologico-didattica.
Art. 278. (1)
[Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture.
Art. 279. (1)
[Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali.
Art. 280. (1)
[Iscrizione degli alunni.
Art. 281. (1)
[Documentazione, valutazione e comunicazioni.
Sezione II
Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente
Art. 282. Criteri generali.
Art. 283.
Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche.
Art. 284.
Specifiche iniziative di aggiornamento.
Art. 285.
Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca.
Art. 286.
Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola elementare.
Sezione III
Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
Art. 287. (1)
Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.
Art. 288. (1)
Articolazione interna degli istituti regionali.
Art. 289. (1)
Organi degli istituti regionali.
Art. 290. (1)
Centro europeo dell'educazione.
Art. 291. (1)
Organi del Centro europeo dell'educazione.
Art. 292. (1)
Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica.
Art. 293. (1)
Conferenza dei presidenti.
Art. 294. (1)
Personale degli istituti.
Art. 295. (1)
Finanziamenti.
Sezione IV
Disposizioni per le regioni a statuto speciale
Art. 296.
Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige.
Art. 297.
Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta.
Art. 298.
Disposizioni speciali per la Sicilia.
Sezione V
Norme finali
Art. 299.
Sede degli istituti.
Art. 300.
Norme transitorie sul personale.
Art. 301.
Statuti e norme finali.
Capo II
Ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica
Art. 302.
Organizzazione dell'insegnamento.
Art. 303.
Esoneri dalle esercitazioni pratiche.
Art. 304.
Voto di educazione fisica.
Art. 305.
Sussidi.
Art. 306.
Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI.
Art. 307.
Servizi periferici - coordinatore.
Art. 308.
Ruoli organici e cattedre.
Capo III
Insegnamento della religione cattolica e diritti delle altre confessioni religiose
Sezione I
Insegnamento della religione cattolica
Art. 309.
Insegnamento della religione cattolica.
Art. 310.
Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Sezione II
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
Art. 311.
Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Capo IV
Alunni in particolari condizioni
Sezione I
Alunni handicappati
Paragrafo I
Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato
Art. 312.
Princìpi generali.
Art. 313.
Soggetti aventi diritto.
Art. 314.
Diritto all'educazione ed all'istruzione.
Art. 315.
Integrazione scolastica.
Art. 316.
Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica.
Art. 317.
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
Art. 318.
Valutazione del rendimento e prove d'esame.
Paragrafo II
Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
Art. 319.
Posti di sostegno.
Art. 320.
Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare.
Art. 321.
Programmazione educativa nella scuola media.
Paragrafo III
Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
Art. 322.
Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti.
Art. 323.
Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti.
Art. 324.
Scuole con particolari finalità.
Paragrafo IV
Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti.
Art. 325.
Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti.
Sezione II
Alunni in particolari situazioni di disagio
Art. 326.
Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze.
Capo V
Norme sul diritto allo studio
Art. 327.
Interventi.
Capo VI
Disciplina degli alunni
Art. 328. (1)
Sanzioni disciplinari.
Capo VII
Norme particolari in materia di programmi
Art. 329. (1)
[Insegnamenti di discipline applicate alla pesca.
Art. 330. (1)
[Educazione stradale.
Capo VIII
Art. 330-bis. (1)
[Comunicazioni relative agli studenti.
TITOLO VIII
Istruzione non statale
Capo I
Scuola materna (298)
Art. 331. (1)
[Caratteri e finalità della scuola materna non statale.
Art. 332. (1)
[Vigilanza.
Art. 333. (1)
[Apertura delle scuole materne non statali.
Art. 334. (1)
[Titolo di studio prescritto per l'insegnamento.
Art. 335. (1)
[Approvazione delle nomine.
Art. 336.
Cittadini ed enti di Stati membri dell'Unione Europea.
Art. 337. (1)
[Chiusura delle scuole materne non statali.
Art. 338. (1)
[Ricorsi.
Art. 339.
Sussidi alle scuole materne non statali.
Art. 340.
Ripartizione dello stanziamento di bilancio.
Art. 341.
Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti.
Art. 342.
Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi.
Capo II
Istruzione elementare
Art. 343. (1)
[Scuole elementari non statali.
Art. 344. (1)
[Scuole parificate.
Art. 345.
Convenzioni.
Art. 346. (1)
[Obblighi didattici delle scuole parificate.
Art. 347. (1)
[Vigilanza.
Art. 348. (1)
[Scuole sussidiate.
Art. 349. (1)
[Scuole private autorizzate.
Art. 350. (1)
[Autorizzazione per le scuole private.
Art. 351. (1)
[Vigilanza.
Capo III
Istruzione secondaria
Art. 352. (1)
Scuole e corsi.
Art. 353.
Soggetto gestore.
Art. 354. (1)
[Chiusura dell'istituzione scolastica.
Art. 355. (1)
[Riconoscimento legale.
Art. 356. (1)
[Pareggiamento.
Art. 357. (1)
[Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento.
Art. 358. (1)
Oneri a carico del soggetto gestore.
Art. 359. (1)
[Provvedimenti sanzionatori.
Art. 360. (1)
[Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate.
Art. 361. (1)
[Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini.
Art. 362.
Scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.
Art. 363.
Licei linguistici.
Art. 364. (1)
[Scuole magistrali.
Art. 365. (1)
[Corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne e nelle scuole elementari.
Art. 366.
Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia.
Capo IV
Istituti musicali e scuola di musica
Art. 367. (1)
Istituti musicali pareggiati.
Art. 368. (1)
[Istituti musicali e scuole di musica privati.
Art. 369. (1)
[Istituti musicali italiani all'estero.
Capo V
Scuole di danza
Art. 370. (1)
[Scuole di danza pareggiate.
Art. 371. (1)
[Procedimento per il pareggiamento.
Art. 372. (1)
[Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati.
Art. 373.
Denominazione delle scuole di danza.
Art. 374. (1)
[Spese.
Art. 375.
Impiego di personale negli spettacoli di danza.
Capo VI
Accademie di belle arti
Art. 376. (1)
[Riconoscimento.
TITOLO IX
Riconoscimento dei titoli di studio e scambi culturali
Capo I
Riconoscimento dei titoli di studio
Art. 377.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero.
Art. 378.
Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento legale.
Art. 379. (1)
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica.
Art. 380. (1)
[Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali.
Art. 381.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione.
Art. 382.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o da loro congiunti.
Art. 383.
Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi.
Art. 384.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.
Art. 385.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'area culturale tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano.
Art. 386.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da cittadini italiani residenti a Campione d'Italia.
Art. 387.
Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei paesi di origine.
Art. 388.
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Art. 389.
Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari.
Art. 390.
Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari rilasciati da un Paese membro della Comunità europea.
Art. 391. (1)
[Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.
Art. 392. (1)
[Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.
Art. 393.
Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall'International School of Trieste.
Capo II
Scambi culturali
Art. 394.
Scambi culturali.
PARTE III
Personale
TITOLO I
Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo I
Funzione docente, direttiva e ispettiva
Art. 395.
Funzione docente.
Art. 396.
Funzione direttiva.
Art. 397.
Funzione ispettiva.
Capo II
Reclutamento
Sezione I
Norme generali
Art. 398.
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
Sezione II
Reclutamento del personale docente ed educativo
Art. 399. (1)
Accesso ai ruoli.
Art. 400. (1)
Concorsi per titoli ed esami.
Art. 401. (1)
Graduatorie permanenti.
Art. 402.
Requisiti generali di ammissione.
Art. 404. (1)
Commissioni giudicatrici.
Art. 405.
Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente.
Art. 406.
Esclusione.
Sezione III
Reclutamento del personale direttivo
Art. 407.
Concorsi.
Art. 408.
Requisiti di ammissione.
Art. 409.
Scuola materna e scuola elementare.
Art. 410.
Scuola media.
Art. 411.
Scuole secondarie superiori.
Art. 412.
Licei artistici ed istituti d'arte.
Art. 413.
Istituti di educazione.
Art. 414.
Commissioni giudicatrici.
Art. 415.
Prove di esame e valutazione.
Art. 416.
Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli.
Art. 417.
Graduatorie.
Art. 418.
Esclusioni.
Sezione IV
Reclutamento del personale ispettivo
Art. 419.
Ruolo degli ispettori tecnici.
Art. 420.
Concorsi a posti di ispettore tecnico.
Art. 421.
Commissioni esaminatrici.
Art. 422.
Prove d'esame.
Art. 423.
Graduatorie.
Art. 424.
Esclusioni.
Sezione V
Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano
Paragrafo I
Scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Art. 425.
Reclutamento del personale docente.
Art. 426.
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.
Paragrafo II
Scuole con lingua d'insegnamento tedesca, scuole delle località ladine della provincia di Bolzano e scuole delle località ladine della provincia di Trento.
Art. 427.
Reclutamento del personale docente.
Art. 428.
Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici.
Paragrafo III
Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine
Art. 429.
Reclutamento del personale direttivo.
Art. 430.
Reclutamento del personale ispettivo.
Art. 431.
Prove d'esame e valutazione dei titoli.
Art. 432.
Rinvio.
Sezione VI
Norme sulle commissioni di concorso
Art. 433.
Incompatibilità.
Art. 434.
Esonero dall'insegnamento.
Art. 435.
Norma comune sulle procedure concorsuali.
Sezione VII
Nomine in ruolo
Art. 436.
Nomina ed assegnazione della sede.
Art. 437.
Nomina in prova e decorrenza della nomina.
Art. 438.
Prova.
Art. 439.
Esito sfavorevole della prova.
Art. 440.
Anno di formazione.
Sezione VIII
Organici
Art. 441.
Istituzione delle cattedre e posti orario.
Art. 442. (1)
Dotazioni organiche.
Art. 443. (1)
[Dotazioni organiche dei posti di sostegno.
Art. 444.
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
Art. 445. (1)
[Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
Art. 446.
Organici del personale educativo.
Capo III
Diritti e doveri
Sezione I
Congedi e aspettative
Art. 447.
Disciplina contrattuale.
Art. 448.
Valutazione del servizio del personale docente.
Art. 449.
Congedo ordinario.
Art. 450.
Congedi straordinari e aspettative.
Art. 451.
Organi competenti a disporre congedi e aspettative.
Art. 452.
Proroga eccezionale dell'aspettativa.
Sezione II
Utilizzazione ed esoneri
Art. 453. (1)
Incarichi e borse di studio.
Art. 454.
Attività artistiche e sportive.
Art. 455.
Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive e di altro personale docente di ruolo.
Art. 456. (1)
Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola.
Art. 457.
Scambio di docenti con altri paesi.
Art. 458.
Mantenimento ad esaurimento.
Art. 459. (1)
Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie.
Sezione III
Mobilità del personale direttivo e docente
Paragrafo I
Norme generali
Art. 460.
Trasferimenti a domanda e d'ufficio.
Art. 461.
Norme procedurali.
Paragrafo II
Mobilità a domanda
Art. 462.
Trasferimenti.
Art. 463.
Tabella di valutazione.
Art. 464.
Trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.
Art. 465.
Trasferimenti provinciali e interprovinciali.
Art. 466.
Trasferimenti annuali.
Paragrafo III
Mobilità d'ufficio
Art. 467.
Trasferimenti d'ufficio.
Art. 468.
Trasferimento per incompatibilità ambientale.
Art. 469.
Organi competenti.
Paragrafo IV
Passaggi
Art. 470.
Mobilità professionale.
Art. 471.
Passaggi di cattedra e di presidenza.
Art. 472.
Passaggi di ruolo.
Art. 473.
Corsi di riconversione professionale.
Art. 474.
Organi competenti.
Paragrafo V
Assegnazioni provvisorie
Art. 475.
Assegnazioni provvisorie di sede.
Art. 476.
Organo competente.
Paragrafo VI
Disposizioni particolari
Art. 477.
Incarichi di presidenza.
Art. 478.
Sostituzione docenti assenti.
Art. 479.
Docenti in soprannumero.
Art. 480.
Inquadramenti in profili professionali amministrativi.
Art. 481.
Sostegno.
Art. 482.
Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento.
Art. 483.
Mobilità del personale direttivo e docente privo della vista.
Paragrafo VII
Contenzioso amministrativo
Art. 484.
Ricorso.
Sezione IV
Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
Art. 485.
Personale docente.
Art. 486.
Personale direttivo.
Art. 487.
Passaggio ad altro ruolo.
Art. 488.
Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo.
Art. 489.
Periodi di servizio utili al riconoscimento.
Art. 490.
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici.
Sezione V
Doveri
Art. 491.
Orario di servizio dei docenti.
Capo IV
Disciplina
Sezione I
Sanzioni disciplinari
Art. 492.
Sanzioni.
Art. 493.
Censura.
Art. 494.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.
Art. 495.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi.
Art. 496.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi.
Art. 497.
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio.
Art. 498.
Destituzione.
Art. 499.
Recidiva.
Art. 500.
Assegno alimentare.
Art. 501.
Riabilitazione.
Sezione II
Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
Art. 502.
Censura e avvertimento.
Art. 503.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione.
Art. 504.
Ricorsi.
Art. 505.
Provvedimenti di riabilitazione.
Art. 506.
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 507.
Rinvio.
Art. 508.
Incompatibilità.
Capo V
Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione
Sezione I
Cessazioni
Art. 509.
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età.
Art. 510. (1)
[Dimissioni.
Art. 511.
Decadenza.
Art. 512.
Dispensa dal servizio.
Art. 513.
Organi competenti.
Sezione II
Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 514.
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.
Art. 515.
Restituzione ai ruoli di provenienza.
Art. 516.
Riammissione in servizio.
Sezione III
Norme finali
Art. 517.
Applicabilità.
Art. 518.
Collocamento fuori ruolo.
Art. 519.
Regioni a statuto speciale.
Capo VI
Personale docente ed educativo non di ruolo
Sezione I
Supplenze
Art. 520. (1)
[Supplenze annuali.
Art. 521. (1)
[Supplenze temporanee.
Art. 522. (1)
[Compilazione delle graduatorie provinciali.
Art. 523. (1)
[Valutazione dei servizi.
Sezione II
Contenzioso amministrativo
Art. 524. (1)
[Ricorsi.
Art. 525. (1)
[Commissione per i ricorsi.
Sezione III
Retribuzione ed assenze
Art. 526.
Retribuzione.
Art. 527.
Retribuzione supplenze annuali.
Art. 528.
Retribuzione supplenze temporanee.
Art. 529.
Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio.
Art. 530.
Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di servizio.
Art. 531.
Mandato parlamentare e amministrativo.
Art. 532.
Altri congedi.
Art. 533.
Computo congedi e assenze.
Art. 534.
Organo competente.
Sezione IV
Disciplina
Art. 535.
Sanzioni.
Art. 536.
Applicazione delle sanzioni.
Art. 537.
Effetti delle sanzioni.
Art. 538.
Procedure.
Art. 539.
Procedimenti penali.
Art. 540.
Ricorsi.
Sezione V
Norma finale e di rinvio
Art. 541.
Norma finale e di rinvio.
TITOLO II
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo I
Aree funzionali - ruoli
Art. 542.
Rinvio alla contrattazione.
Art. 543.
Aree funzionali.
Art. 544.
Ruoli.
Art. 545.
Qualifiche funzionali.
Art. 546.
Profili professionali.
Art. 547.
Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.
Art. 548.
Organici.
Art. 549.
Consiglio di amministrazione provinciale.
Capo II
Reclutamento
Art. 550.
Disciplina regolamentare.
Art. 551. (1)
Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi.
Art. 552.
Concorsi per titoli ed esami.
Art. 553. (1)
Graduatorie permanenti.
Art. 554.
Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale.
Art. 555.
Commissioni.
Art. 556.
Norme particolari di accesso.
Art. 557. (1)
Concorsi riservati.
Art. 558.
Concorsi per l'estero.
Art. 559.
Nomina in ruolo.
Art. 560.
Adempimenti degli immessi in ruolo.
Capo III
Diritti e doveri
Sezione I
Congedi e aspettative
Art. 561.
Rinvio alla contrattazione.
Art. 562.
Congedo ordinario.
Art. 563.
Congedi straordinari e aspettative.
Art. 564.
Proroga eccezionale dell'aspettativa.
Sezione II
Mobilità
Art. 565.
Mobilità professionale nel comparto.
Art. 566.
Trasferimenti.
Art. 567.
Trasferimento d'ufficio.
Art. 568.
Assegnazione provvisoria.
Sezione III
Riconoscimento dei servizi
Art. 569.
Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
Art. 570.
Periodi di servizio utili al riconoscimento.
Sezione IV
Orario
Art. 571.
Orario di servizio.
Art. 572.
Tempo parziale.
Sezione V
Disposizioni particolari
Art. 573.
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale.
Art. 574.
Responsabilità patrimoniale.
Capo IV
Disciplina
Art. 575.
Sanzioni disciplinari.
Art. 576.
Procedimento disciplinare.
Art. 577.
Commissione di disciplina provinciale.
Art. 578.
Composizione della commissione di disciplina provinciale.
Capo V
Utilizzazione e dimissioni
Art. 579.
Utilizzazione in altri compiti o funzioni.
Art. 580. (1)
[Dimissioni.
TITOLO III
Personale A.T.A. non di ruolo
Art. 581. (1)
[Supplenze annuali.
Art. 582. (1)
[Supplenze temporanee.
Art. 583.
Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali.
Art. 584.
Requisiti culturali e deroghe.
Art. 585. (1)
[Precedenze.
Art. 586. (1)
[Ricorsi.
Art. 587.
Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro.
Art. 588.
Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo.
Art. 589.
Modelli viventi.
TITOLO IV
Norme comuni al personale
Capo I
Diritti sindacali
Art. 590.
Libertà sindacali.
Art. 591. (1)
Aspettative sindacali e trattamento economico.
Art. 592. (1)
Permessi sindacali.
Art. 593.
Spazi e sedi.
Art. 594. (1)
[Ritenute per contributi sindacali.
Art. 595.
Trattenute per scioperi brevi.
Art. 596.
Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 597.
Commissioni provinciali e regionali.
Capo II
Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 598.
Trattamento di quiescenza.
Art. 599.
Trattamento di previdenza.
Art. 600.
Competenze in materia di quiescenza.
Art. 601.
Tutela dei soggetti portatori di handicap.
Capo III
Trattamento di servizio
Art. 602.
Trattamento economico.
TITOLO V
Valutazione del sistema scolastico e norme finali sul personale scolastico
Capo I
Norma finale
Art. 603.
[Parametri di valutazione della produttività del sistema scolastico.
Art. 604.
Rinvio.
PARTE IV
TITOLO I
Ordinamento degli uffici e del relativo personale
Art. 605.
Competenze del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 606.
Attribuzioni dell'Amministrazione centrale.
Art. 607.
Ministro.
Art. 608.
Sottosegretari di Stato.
Art. 609.
Gabinetto del Ministro e segreterie particolari.
Art. 610.
Dirigenti.
Art. 611. (1)
[Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale.
Art. 612.
Consiglio di amministrazione - organi competenti in materia disciplinare.
Art. 613.
Ufficio scolastico regionale.
Art. 614. (1)
Provveditorato agli studi.
Art. 615.
Personale.
Art. 616. (1)
[Riorganizzazione degli uffici.
Art. 617.
Regione Valle d'Aosta.
Art. 618.
Provincia di Trento.
Art. 619.
Provincia di Bolzano.
Art. 620.
Regione siciliana.
Art. 621. (1)
[Disposizioni particolari per l'accesso alla qualifica di dirigente amministrativo.
Art. 622. (1)
[Disposizioni particolari.
TITOLO II
Organi collegiali dell'amministrazione della pubblica istruzione
Art. 623.
Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale.
Art. 624.
Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica.
PARTE V
Scuole italiane all'estero
TITOLO I
Istituzione ed ordinamento
Capo I
Disposizioni generali
Art. 625.
Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti.
Art. 626.
Amministrazione, coordinamento e vigilanza.
Capo II
Scuole ed istituzioni educative statali
Art. 627.
Istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali.
Art. 628.
Acquisto o costruzione degli edifici.
Art. 629.
Ordinamento.
Art. 630.
Insegnamento religioso.
Art. 631.
Libri di testo.
Art. 632.
Contributi degli alunni.
Capo III
Scuole non statali
Art. 633.
Concorso al mantenimento delle scuole non statali.
Art. 634.
Riconoscimento delle scuole non statali.
Art. 635.
Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali.
Capo IV
Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti
Art. 636.
Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica.
Art. 637.
Programmi, esami, titoli di studio.
Art. 638.
Iniziative integrative dell'azione del Ministero degli affari esteri.
TITOLO II
Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche
Capo I
Destinazione all'estero
Art. 639.
Contingenti del personale da destinare all'estero.
Art. 640.
Selezione e destinazione all'estero del personale.
Art. 641.
Composizione delle commissioni giudicatrici.
Art. 642.
Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo.
Art. 643.
Durata massima di permanenza all'estero.
Art. 644.
Periodi minimi di permanenza all'estero.
Art. 645.
Rapporti informativi.
Art. 646.
Richiamo per ragioni di servizio.
Art. 647.
Assegnazione alle sedi metropolitane.
Art. 648.
Divieto di assunzione di personale precario.
Art. 649.
Sostituzione di docenti temporaneamente assenti.
Art. 650.
Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra.
Art. 651. (1)
Supplenze di insegnamento.
Capo II
Situazioni particolari
Art. 652.
Comando.
Art. 653.
Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano.
Art. 654.
Personale non docente da assumere per speciali esigenze.
Art. 655.
Legge regolatrice dei contratti.
Art. 656.
Norme applicabili al personale A.T.A..
Capo III
Trattamento giuridico ed economico
Art. 657.
Corresponsione della retribuzione metropolitana.
Art. 658. (1)
Assegni di sede.
Art. 659. (1)
Aumenti per situazione di famiglia.
Art. 660. (1)
Alloggi demaniali all'estero.
Art. 662. (1)
Contributo spese per abitazione.
Art. 663. (1)
Provvidenze scolastiche.
Art. 664. (1)
Spese di viaggio per ferie.
Art. 665.
Viaggi di trasferimento.
Art. 666.
Trasporto degli effetti.
Art. 667.
Trasporto per aereo o automezzo.
Art. 668.
Trattamento del personale con comando annuale.
Art. 669.
Viaggi di servizio.
Art. 670.
Modalità di pagamento delle competenze.
Art. 671. (1)
Trattamento economico durante l'assenza dal servizio.
Art. 672.
Rinvio.
Art. 673.
Valutazione del servizio prestato all'estero.
Art. 674.
Personale in servizio all'estero presso le «Scuole europee».
Art. 675.
Sanzioni disciplinari.
Art. 676.
Norma di abrogazione.
La riforma Gelmini
Gli atti normativi
Aree di intervento
Scuola dell'obbligo
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
Riordino dei licei
Università
Scuole di formazione e specializzazione
Tagli a finanziamenti e posti di lavoro
Scuola primaria e secondaria
IL PROGETTO DI RIFORMA DEL GOVERNO RENZI
INTRODUZIONE
Capitolo 1
Capitolo 2
Capitolo 3
Capitolo 4
Capitolo 5
Capitolo 6
Assumere tutti i docenti di cui la buona scuola ha bisogno
I DOCENTI CHE MANCANO ALL´APPELLO
I nuovi docenti
COSA SONO LE GAE?
FULLTIMEEQUIVALENT
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI ISCRITTI ALLE GAE
CATTEDRE SCOPERTE
NUOVA OFFERTA FORMATIVA
IL RISPARMIO
UN SEGNALE FORTE
A COSA PUNTA il Governo.
È L´AVVIO DI UN percorso di RINGIOVANIMENTO
LA NUOVA PROCEDURA DI ABILITAZIONE
Una scuola che include chi ha più bisogno
Digitalizzare per diventare efficienti.
DATI APERTI
IMPARARE A CAPIRE E AD USARE I DATI DELLA SCUOLA
DA PIATTAFORME A SERVIZI PER LA SCUOLA, CON I CITTADINI
CONDIVIDERE E RIUTILIZZARE, INSIEME
NON SOLO NUMERI, MA GOOD LAW: IL NUDGING SBARCA AL MIUR
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Cultura in corpore sano: musica, storia dell’arte e sport
QUANTO SI INSEGNANO STORIA DELL’ARTE E DISEGNO A SCUOLA
IN ITALIA 1 BAMBINO SU 3 TRA I 5 E I 17 ANNI è in sovrappeso
Il CLIL
Come sollecitiamo i ragazzi ad essere produttori digitali
NON TUTTO, PERÒ, PUÒ ESSERE RISOLTO PER VIA STRUTTURALE CAMBIANDO I CURRICULA, NÉ DEVE ESSERE IMPOSTO DAL CENTRO.
COME È ORGANIZZATO IL NOSTRO SISTEMA DI ISTRUZIONE?
Fondata sul lavoro
DOBBIAMO RENDERE LA SCUOLA PIU' EFFICACE
Gli early leavers sono giovani disaffezionati
OCCORRE PASSARE DAGLI 11 MILIONI DI EURO stanziati nel 2014 PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A CIRCA 100 MILIONI DI EURO all'anno.
Alternanza obbligatoria
Impresa didattica
Bottega Scuola
Apprendistato sperimentale
IN ITALIA IL NUMERO DI LAUREATI IN materie scientifiche è al di sotto della media europea.
VA PROMOSSA UN´INTERPRETAZIONE DEI LABORATORI COME palestre di innovazione LEGATA ALLO STIMOLO DELLE CAPACITÀ DI problem solving
Potenziare e trasformare.
FARE RETE PER IL LAVORO
Un disegno ambizioso
MOF
STABILIZZARE E ACCRESCERE
ALLOCARE IN MANIERA TRASPARENTE E PREMIALE
ALLINEARE
IL PON ISTRUZIONE
Le risorse PRIVATE
Dulcis in fundo
1. MAI PIÙ' PRECARI NELLA SCUOLA
2. DAL 2016 SI ENTRA SOLO PER CONCORSO
3. BASTA SUPPLENZE
4. LA SCUOLA FA CARRIERA: QUALITÀ, VALUTAZIONE E MERITO
5. LA SCUOLA SI AGGIORNA: FORMAZIONE E INNOVAZIONE
6. SCUOLA DI VETRO: DATI E PROFILI ONLINE
7. SBLOCCA SCUOLA
8. LA SCUOLA DIGITALE
9. CULTURA IN CORPORE SANO
10. LE NUOVE ALFABETIZZAZIONI
11. FONDATA SUL LAVORO
12. LA SCUOLA PER TUTTI, TUTTI PER LA SCUOLA
CODICE DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO
(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. "Riforma Moratti") e dai D.P.R 30 marzo 2004, n. 121 e D.P.R 30 marzo 2004, n. 122)
La "Riforma Gelmini" (Legge 30 dicembre 2010, n. 240).
Le linee guida del progetto di Riforma del Governo Renzi (Ministro Stefania Giannini)
All Rights Reserved
Invictus società cooperativa editrice
Via Pasquale Galluppi, 85
47521 Cesena (FC)
Italia
Copyright © 2015 by Invictus società cooperativa
www.invictuseditore.it
• Parte I - Norme generali (Artt. 1-98)
• Parte II - Ordinamento scolastico (Artt. 99-394)
• Parte III - Personale (Artt. 395-604)
• Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale (Artt. 605-624)
• Parte V - Scuole italiane all'estero (Artt. 625-676)
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
(Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, così come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
1. 1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente.
PARTE I
Norme generali
Art. 1.
Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2.
Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio.
1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Art. 3.
Comunità scolastica.
1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 4.
Comunità Europea.
1. L'ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità Europea, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dall'articolo G. n. 36 del trattato sull'Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.
TITOLO I
Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo I
Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I
Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5. (1)
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
[9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'art. 19 lettera d) del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo]
[10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno]
[11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 10, comma 11]
(1) Articolo così modificato dalla Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 6.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità.
1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui è diretta l'attività dei predetti specialisti.
Art. 7.
Collegio dei docenti.
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei